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    01 febbraio 2022

    Requisiti per la nomina dell’amministratore di...

    Cassazione sentenza n. 29981/2020. In tema di amministrazione di sostegno, l'equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così de discernere le fattispecie a seconda dei casi. Se la pur riscontrata esigenza di protezione della persona, capace ma in stato di fragilità, risulta già assicurata da una rete familiare organizzata e funzionale non sarà necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, soprattutto se vi è l’opposizione dell’interessato. Se, al contrario, non vi sia per la persona alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela il ricorso all'istituto può essere giustificato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 febbraio 2017

    Dopo di noi: requisiti e modalità  di accesso...

    Requisiti per l'accesso al Fondo I requisiti per l'accesso al Fondo per l'assistenza di persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare, istituito dalla Legge Dopo di noi, sono stati fissati con decreto attuativo firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nell'art. 2 del Decreto attuativo è previsto che le persone con disabilità  grave accedono al fondo previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionale in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità  e della salute). La valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità , in prospettiva della sua migliore qualità  di vita, avendo riguardo alla cura della persona (inclusa la gestione di interventi terapeutici), alla mobilità , alla comunicazione e altre attività  cognitive, nonchè alle attività  strumentali e relazionali della vita quotidiana. La valutazione è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona, che individua gli specifici sostegni di cui ha bisogno, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie. Il progetto deve essere definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Se la persona con disabilità  non è in grado di poter manifestare pienamente la propria volontà , è sostenuta dai genitori o da chi ne cura gli interessi. Il progetto personalizzato individua una persona di riferimento (case manager) che ne assicura la realizzazione e il monitoraggio. Giova ribadire che tutti gli interventi previsti dal Fondo devono essere proposti e condivisi con la persona interessata, prevedendo eventualmente un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare. Modalità  di accesso al Fondo Per quanto riguarda le modalità  di accesso agli interventi e ai servizi, queste sono individuate dalle Regioni mediante gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità  (art. 6 comma 1 Decreto attuativo). In ogni caso, in base all'art. 4 del Decreto attuativo, l'accesso alle misure a carico del Fondo deve essere garantito prioritariamente alle persone con disabilità  grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino con maggiore urgenza degli interventi. Criteri di valutazione dell'urgenza sono le limitazioni di autonomia, i sostegni che la famiglia è in grado di fornire, la condizione abitativa e ambientale, nonchè le condizioni economiche della persona con disabilità  e della sua famiglia. Per le persone con disabilità  grave già  inserite in un percorso di residenzialità  extra-familiare, particolare attenzione deve essere riservata alla rivalutazione delle caratteristiche delle residenze e all'eventualità  che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità  grave, facilitandone l'isolamento. Il decreto attuativo prevede, poi, varie ipotesi di priorità  nell'accesso per i beneficiari, che anche le Regioni devono rispettare per l'erogazione dei finanziamenti, in particolare per: le persone con disabilità  grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità ; le persone con disabilità  grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età  ovvero alla propria situazione di disabilità , non sono più nella condizione di continuare a gestire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; le persone con disabilità  grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle indicate dal Decreto attuativo. Notaio Paolo Broccoli

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    03 febbraio 2017

    Dopo di noi: requisiti per le agevolazioni fiscali

    La Legge Dopo di noi richiede tutta una serie di requisiti per poter usufruire delle numerose esenzioni e agevolazioni previste. Tali requisiti sono compiutamente previsti dall'art. 6 della L. n. 112/2016. In via preliminare si può dire che i requisiti si dividono in formali e sostanziali. Per quanto riguarda il requisito formale è richiesta la forma dell'atto pubblico, mentre per quanto riguarda i requisiti sostanziali, gli atti necessitano di tutta una serie di elementi contenutistici che la normativa elenca, come si vedrà  successivamente, con dovizia di particolari. In particolare, come prima condizione necessaria, preme sottolineare che i trust, i vincoli di destinazione ex 2645-ter c.c. e i fondi speciali devono perseguire come finalità  esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità  grave, in favore delle quali sono istituiti. Tale finalità  deve risultare espressamente indicata nel relativo negozio. Dalla qualificazione come "esclusiva" della finalità  deriva come conseguenza l'esclusione, in base ad una prima lettura della norma, di tutte quelle ipotesi in cui i genitori (o altri soggetti) attribuiscano, oltre che al soggetto con disabilità  grave, vantaggi patrimoniali a sè o ad altri e quindi "non esclusivamente" al soggetto con disabilità  grave. Ciò è confermato anche dalla lettura dell'art. 6 comma 3 lett. d) della Legge n. 112/16, che prevede espressamente che, per l'ammissibilità  delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, i soggetti con disabilità  grave devono essere gli esclusivi beneficiari del trust, del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.. Sembrerebbe, al contrario, compatibile con la finalità  esclusiva il trasferimento di diritti reali limitati, ipotesi in cui al beneficiario viene riconosciuto un diritto reale parziale ma non la piena proprietà  del bene. Per quanto riguarda, poi, le altre condizioni richieste dalla legge, le esenzioni e le agevolazioni fiscali sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche altri requisiti. In particolare, l'istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali, o la costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. devono: identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere la funzionalità  e i bisogni specifici delle persone con disabilità  grave, in favore delle quali sono istituiti; indicare le attività  assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità  grave, comprese le attività  finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime; individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità  grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; indicare gli obblighi e le modalità  di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore; individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del relativo negozio; stabilire il termine finale della durata nella data della morte del soggetto con disabilità ; stabilire la destinazione del patrimonio residuo. È necessario, infine, che i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust, nei fondi speciali, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità  assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione. Visti i numerosi requisiti richiesti dalla legge per gli atti, appare opportuno l'ausilio del Notaio per una corretta e completa redazione dell'atto, dal momento che sarà  necessario scrivere clausole precise, ma allo stesso tempo comprensive di eventuali ipotesi future in relazione alle varie esigenze del soggetto beneficiario. Per quanto riguarda i soggetti abilitati a porre in essere uno degli atti indicati dalla normativa, preme sottolineare, in questa sede, che i negozi di trust, fondi speciali e vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c. sembrano poter essere predisposti da chiunque e non solamente dai genitori. In base a un'interpretazione solamente letterale della normativa, per poter usufruire delle agevolazioni basta che tali negozi abbiano i requisiti richiesti dalla legge e che siano volti a realizzare le finalità  descritte dalla legge. Non appare, in altre parole, necessario che a porli in essere siano i genitori o altri parenti del soggetto con disabilità  grave, dal momento che la legge non richiede espressamente un rapporto di parentela con il beneficiario quale presupposto per le agevolazioni fiscali. Notaio Paolo Broccoli

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