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    27 settembre 2017

    Sì alla configurabilità  della servitù di...

    Corte di Cassazione, II sez. civ., sentenza n. 16698 del 6 luglio 2017 Cosa cambia per il cittadino Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione compie un revirement giurisprudenziale in tema di servitù volontarie, affermando l'inesistenza, nella sua assolutezza, di un divieto di servitù di parcheggio. La servitù, la cui disciplina codicistica (art 1027 c.c.) descrive come un peso imposto ad un fondo per l'utilità  di un altro appartenente a diverso proprietario, costituisce un diritto reale contenutisticamente atipico, e ciò significa che, nei limiti della struttura legale, è lasciata ampia libertà  all'autonomia privata di stabilire il contenuto del vantaggio per il fondo dominante, cui corrisponda il peso a carico del fondo servente. La cosiddetta utilitas derivante dal fondo servente può consistere in qualsiasi cosa attribuisca maggiore comodità  e amenità  al fondo dominante, essendo la tipicità  delle servitù volontarie solo di carattere strutturale e non contenutistico; ed è proprio in virtù di tale principio, che si può ritenere configurabile anche una servitù di parcheggio. Tuttavia, stante il carattere reale della servitù, il legame di asservimento deve coinvolgere direttamente i due fondi, ossia l'incremento di utilità  deve riguardare il fondo nella sua oggettiva destinazione, e non essere a vantaggio esclusivamente dell'attività  personale del singolo proprietario. Così nel caso di una servitù avente ad oggetto il diritto di parcheggiare nello spazio di proprietà  del vicino, deve essere valutata la destinazione del fondo dominante: se esso è un fondo con una casa di abitazione, il vantaggio è evidente se non altro in termini di valorizzazione economica. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La Società  x, proprietaria di un immobile facente parte di edificio condominiale, convenne in giudizio Tizia proprietaria dell'immobile confinante, per l'accertamento della servitù di parcheggio sull'area scoperta di proprietà  di Tizia con conseguente condanna dei predetti a mantenere aperti i cancelli di accesso per tutto il giorno e a cessare ogni attività  di turbativa e impedimento all'esercizio della servitù di parcheggio, oltre al risarcimento dei danni derivati dall'impedimento al parcheggio. Tizia eccepì che il diritto di parcheggiare era un diritto personale spettante alla precedente proprietaria dell'immobile, ossia la dante causa della società  x, e che per la natura dell'utilità , non può costituire oggetto di servitù. Le ragioni giuridiche Le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità , avevano escluso la configurabilità  della servitù di parcheggio perché si riteneva che essa difettasse del requisito della realitas, risolvendosi il diritto di parcheggiare l'automobile sempre in una comodità  del proprietario del fondo dominante (e non del fondo in sé), e dunque in un rapporto personale obbligatorio. L'ammissibilità  in astratto della servitù di parcheggio, comporta invece che, per comprendere se ci si trovi dinanzi ad una servitù di parcheggio o ad un diritto (personale) di parcheggiare, occorre valutare le circostanze del caso concreto, e segnatemente vedere se, da un alto, il fondo dominante goda di un vantaggio che ne incrementi l'utilizzazione a prescindere da chi ne sia proprietario e, dall'altro, che l'asservimento del fondo servente debba essere tale da permettere al proprietario di poter continuare a fare qualsiasi uso del fondo che non confligga con l'utà­litas concessa. Solo in questo caso si sarà  in presenza di una servitù di parcheggio. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo

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