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    12 febbraio 2024

    Contratto per persona da nominare e tempestività...

    Cassazione, sentenza 10 novembre 2023, n. 31332, sez. II civile. Nel caso in cui sia stipulato preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l’electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinché la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre, ove essa avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    23 luglio 2021

    Nomina di un supplente del sindaco unico

    Assonime, caso n. 3/2021.  La nomina del sindaco supplente potrebbe essere prevista sia da una clausola statutaria sia essere effettuata al momento del conferimento dell’incarico al sindaco da parte della società. In base a tale orientamento, dunque, in caso di cessazione anticipata dell’incarico sindacale (ad esempio per rinuncia, decadenza o morte) non si deve necessariamente convocare l’assemblea affinchè provveda alla sua sostituzione. Assonime interpreta l’art. 2477 c.c. nel senso che la precisazione della seconda parte del primo comma attiene solo alla composizione dell’organo di controllo che, in mancanza di differente previsione statutaria, è composto da un solo membro effettivo. In assenza di nomina di un sindaco supplente la mancanza sopravvenuta del sindaco effettivo comporterebbe per la società un periodo senza controllo di legalità. Con tale posizione si ammette, quindi, la nomina del supplente contestualmente all’effettivo sindaco anche in assenza di previsione statutaria. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 febbraio 2017

    Preliminare per persona da nominare: non serve...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1797 del 24 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul contratto per persona da nominare, stabilendo che, per poter l'electus godere degli effetti prenotativi del preliminare, è necessario e sufficiente che la dichiarazione di nomina sia trascritta entro il termine stabilito nel preliminare (e comunque entro quello previsto dall'art. 2645 bis co. 3 c.c.), non occorrendo, al contrario, che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Una s.r.l. ha convenuto in giudizio alcuni istituti bancari che avevano trascritto contro il promittente alienante plurime ipoteche, conseguenti a decreti ingiuntivi esecutivi, nel periodo intercorrente tra la trascrizione del contratto preliminare, che conteneva la riserva di persona da nominare, e la trascrizione del relativo contratto definitivo. Le ragioni giuridiche. La Corte di Cassazione ha ritenuto, ai fini degli effetti prenotativi del preliminare, previsti dall'art. 2645 bis c.c., sufficiente che nella nota di trascrizione del definitivo sia trascritta la dichiarazione di nomina e si dia atto che esso costituisce esecuzione del contratto preliminare precedentemente trascritto. Non è necessaria, in buona sostanza, anche la precedente trascrizione della riserva di nomina stabilita nel contratto preliminare. Con "effetti prenotativi" del preliminare si intende la prevalenza riconosciuta dall'ordinamento al contratto definitivo, che sia esecuzione di quel preliminare, sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante in data successiva alla trascrizione del prelimare. Come nel caso analizzato dalla Corte, dunque, se le iscrizioni di ipoteche sono successive rispetto alla trascrizione del preliminare, la trascrizione del relativo definitivo, deve per espressa previsione di legge prevalere. La situazione si complica quando il contratto preliminare contenga una clausola di riserva per persona da nominare. Tale clausola, molto frequente nella prassi, prevede che il promissario acquirente possa, nei dovuti modi e tempi, decidere se acquistare personalmente il diritto di proprietà  oggetto del preliminare oppure riservarsi la facoltà  di nominare successivamente un terzo soggetto che acquisterà  i diritti e assumerà  gli obblighi derivanti dal quel contratto. La sostituzione del nominato all'originario stipulante avviene ex tunc, in maniera diretta e immediata, bastando che la dichiarazione di nomina sia stata fatta in tempo utile e con le relative forme, nonchè trascritta nel caso in cui il contratto cui inerisce preveda tale forma di pubblicità . In tali casi, ci si chiede se il cd. effetto prenotativo del preliminare (ovvero quello di prevalenza sulle trascrizioni o iscrizioni successive), valga anche in assenza di trascrizione della riserva di nomina. Occorre ben tenere distinta, infatti, la "riserva" dalla "nomina". La riserva è contenuta nel contratto preliminare e semplicemente permette al promissario acquirente, qualora decidesse, di nominare al suo posto un terzo soggetto. Mentre la nomina si ha quando il promissario acquirente abbia individuato e comunicato al soggetto da nominare la sua volontà  nei termini previsti e vi sia stata l'accettazione della persona nominata, senza la quale la dichiarazione resta priva di qualunque effetto. Di queste due (riserva e nomina), quale deve essere trascritta per poter salvaguardare gli effetti prenotativi del preliminare? Come anche confermato dalla recente sentenza di Cassazione, a dover essere trascritta è la nomina (e la sua accettazione) e non anche la riserva di nomina. Leggendo attentamente l'art. 1403 c.c. appare evidente come il legislatore abbia inteso riferirsi a questa e non alla riserva, di cui non vi è menzione nella norma. Sono, infatti, la dichiarazione di nomina e l'accettazione della persona nominata a dover avere la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto e a doverne rispettare eventuali forme di pubblicità  richieste per quella tipologia di contratto a determinati effetti - nel nostro caso prenotativi. Inoltre, come già  evidenziato, il contratto per persona da nominare, produce i suoi effetti ex tunc. La sostituzione del nominato all'originario stipulante avviene in maniera diretta e immediata, bastando che la dichiarazione di nomina sia stata fatta in tempo utile e con le relative forme ed eventualmente trascritta quando necessario. Caratteristica fondamentale del contratto per persona da nominare è, infatti, proprio la sua "attitudine potenziale a produrre i suoi effetti, in via alternativa, tra i contraenti originari oppure tra uno di essi e un terzo da designarsi" e ciò in via del tutto immediata e retroattiva. Pertanto, in conclusione, alla luce di un'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'impianto codicistico, emerge che è solo la dichiarazione di nomina (e non la riserva) a dover essere trascritta, non essendo quindi necessario, ai fini della conservazione degli effetti prenotativi del contratto preliminare ex 2645 bis c.c., che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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