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    25 febbraio 2022

    Pagamento mediante assegno bancario

    Cassazione 9 aprile 2021 n. 9490. In tema di obbligazioni pecuniarie il pagamento effettuato mediante assegno bancario, il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, può essere rifiutato dal creditore in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Riscatto e termine per il pagamento del prezzo

    Cassazione, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9673. In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall’art. 1 della legge n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell’effettiva conoscibilità della sentenza. Nel caso di specie la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall’art. 133, comma 2 c.p.c.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 luglio 2020

    Limite massimo del pagamento in contanti

    Dal 1° luglio 2020 non è più possibile pagare in contanti un importo pari o superiore a 2.000 Euro. Potranno pagarsi cose o servizi in contanti fino ad un massimo di 1.999,99 euro. Il nuovo limite all’utilizzo del contante va a sostituire il limite precedente, fissato a 3.000 euro nel 2016. Questa modifica normativa fa parte di un piano più articolato che mira ad un ulteriore abbassato dell’utilizzo dei contanti. A partire dal prossimo 1° gennaio 2022, infatti, il limite di utilizzo dei contanti sarà portato a 1.000 Euro. Per effettuare trasferimenti di denaro per importi pari o superiori ai 2.000 euro sarà, quindi, necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici bancari oppure carte di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate).  E’ importante sottolineare, inoltre, che il nuovo tetto all’utilizzo del contante riguarda anche le donazioni ed i mutui (anche se fatti tra familiari). Con specifico riferimento alle donazioni di denaro si rammenta il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui esse sono nulle se non vengono stipulate per atto notarile alla presenza di due testimoni. Dunque, una donazione di denaro del padre al figlio superiore ad euro 2.000 se fatta mediante bonifico bancario non eluderebbe il divieto di legge in esame ma sarebbe nulla dal punto di vista del diritto civile. Ecco perché per qualsiasi spostamento di ricchezza, anche tra familiari, è più che opportuno rivolgersi al proprio notaio di fiducia per analizzare gli adempimenti di legge ed essere sicuri della validità degli atti che si compiono. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 gennaio 2017

    La disciplina prevista dal nuovo decreto mutui....

    L'inadempimento del mutuo da parte del consumatore è, tra tutti, sicuramente il tema al centro del dibattito sulla riforma che ha investito il settore dei mutui. È stata introdotta una innovativa facoltà  di escussione stragiudiziale delle garanzie immobiliari. In particolare la legge prevede che, ferma restando la disciplina prevista in tema di ritardato pagamento (art. 40 comma 2 T.U.B.), il finanziatore debba innanzitutto adottare procedure per gestire i rapporti con i consumatori che si trovino in difficoltà  con i pagamenti. È rimesso alla Banca d'Italia l'obbligo di adottare le relative disposizioni di attuazione, anche in relazione a eventuali stati di bisogno o di particolare debolezza del consumatore. È inoltre espressamente previsto che il finanziatore non possa imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. Il punto più interessante, però, è sicuramente la previsione per cui, "fermo il divieto di patto commissorio, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo" (patto marciano). Nel caso in cui il valore dell'immobile, come stimato dal perito, ovvero l'ammontare dei proventi della vendita siano superiori al debito residuo l'eccedenza deve essere restituita. La vendita deve essere effettuata, ad opera del finanziatore, al miglior prezzo di realizzo. Occorre precisare che la clausola non può essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater T.U.B. Inoltre non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma (art. 3 D.Lgs 72/16). A tutela del consumatore la legge prevede, poi, che non si possa condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola e che, nel caso in cui il consumatore la voglia sottoscrivere, ha diritto ad essere assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza. Per quanto attiene l'inadempimento, esso si verifica a seguito del mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili. Il valore del bene immobile oggetto della garanzia deve essere stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, con una perizia successiva all'inadempimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, dovrà  dettare le relative disposizioni di attuazione. Si precisa, inoltre, che, nei casi esclusi dalla riforma del Decreto Mutui, continuano ad essere applicabili le generali regole in tema di espropriazione immobiliare e, qualora a seguito dell'escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva (art. 120 - quinquies). Notaio Paolo Broccoli

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