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    14 giugno 2022

    Obbligazioni solidali e confusione

    Cassazione 5 ottobre 2021 n. 26948. Qualora vi siano più soggetti obbligati solidalmente tra loro l’effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effetto estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che continueranno a vedersi obbligati all’adempimento dell’obbligazione nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione del debito originario della quota di esso estintosi per confusione.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 febbraio 2022

    Obbligazioni solidali e confusione

    Cassazione 5 ottobre 2021 n. 26948. Qualora vi siano più soggetti obbligati solidamente tra loro l’effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effetto estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che continueranno a vedersi obbligati all’adempimento dell’obbligazione nei limiti del     residuo       risultante     dalla  decurtazione        del     debito originario della quota di esso estintosi per confusione.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    13 ottobre 2021

    Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Cassazione sentenza n. 24832/2020.  Un negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all’art. 1333 c.c., salva l’ipotesi che sia stato accertato che l’acquirente ne tragga esclusivamente vantaggio, configurandosi, in difetto, una proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    Il termine decadenziale nella fusione

    Tribunale di Milano, sentenza del 13 febbraio 2020. Il dies a quo dal quale decorre il termine decadenziale di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. in ipotesi di fideiussione per obbligazioni con scadenza periodica, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia, deve essere individuato non in quello di risoluzione del contratto, ma in quello di scadenza delle rate. Ciò perché lo scopo del termine di decadenza è proprio quello di evitare che il fideiussore sia esposto ad un aumento indiscriminato degli oneri inerenti la propria garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, fondando sulla responsabilità solidale del fideiussore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 febbraio 2017

    L'assegno postdatato e consegnato a garanzia, è...

    Corte di Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 10710, 24 maggio 2016. Cosa cambia per il cittadino La pronuncia sopra riportata affronta la questione della sorte giuridica di un assegno postdatato e consegnato a garanzia di un'obbligazione. La Cassazione afferma che un assegno consegnato a garanzia di un debito, da restituire al debitore qualora questo adempia esattamente alla propria obbligazione, rimanendo nel frattempo in possesso del creditore come titolo esecutivo da azionare in caso di mancato o inesatto adempimento, è contrario alle norme imperative contenute nella legge sugli assegni n.1736/1933. In quanto illegittimo, consente al giudice di dichiarare nullo il patto di garanzia sottostante. In termini pratici, si tratta di un titolo che reca una data successiva a quella dell'effettiva emissione e che il beneficiario potrà  incassare solo se, e solo quando, il debitore sarà  inadempiente. Questa prassi si è diffusa ad esempio in materia di locazione, dove il proprietario di un immobile, a garanzia del pagamento dei canoni di affitto, si fa rilasciare dal locatario un assegno pari alla somma di alcune mensilità . In realtà , l'assegno postdatato, come quello regolarmente datato, era in passato da considerarsi esistente nel momento in cui il traente (debitore) lo emettesse materialmente, ossia lo consegnasse al prenditore (creditore). Dunque, ad essere viziato da nullità  non era l'assegno in sè, ma solo il patto di garanzia sottostante con il quale il debitore garantiva il futuro adempimento di obbligazioni nascenti da contratto. Ne conseguiva il rischio che, colui che tratteneva l'assegno a garanzia del proprio credito, poteva procedere all'incasso quando voleva, senza aspettare la data indicata nel titolo: lo strumento di pagamento rimaneva valido e, stante la caratteristica generale degli assegni, era legittimamente "pagabile a vista". Veniva così frustrato l'affidamento del debitore sulla circostanza che il creditore avrebbe restituito l'assegno al momento dell'adempimento. A partire da questa pronuncia, invece, l'assegno post datato e consegnato in garanzia, sarà  privo di valore giuridico e il creditore non potrà  ottenere sulla base di esso un valido pagamento, nè a vista, nè, una volta scaduta l'obbligazione, tramitedecreto ingiuntivo, che quindi, se emesso, potrà  essere opposto dal debitore e revocato. La pronuncia oltre a essere uno svantaggio per il creditore, lo è anche per il debitore che, in questo modo, non potrà  più ottenere "fiducia" dal primo garantendogli l'adempimento con la consegna dell'assegno. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizio veniva ingiunto a pagare Caio sulla base di un procedimento monitorio fondato su un atto di transazione avvenuto tra le parti e garantito tramite l'emissione di un assegno postdatato da riscuotersi in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L'opponente, rilevando che l'emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative ai sensi delle Legge sugli Assegni, con conseguente nullità  del patto di garanzia, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. La vicenda giunge in Cassazione perchè l'opponente ricorre contro la pronuncia della Corte d'Appello secondo la quale, la postdatazione non renda il titolo nullo in sè, ma rende nulla solo la postdatazione, con la conseguenza che il prenditore può esigerne l'immediato pagamento e che pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia. Le ragioni giuridiche Lo scopo di questa sentenza e dell'orientamento giurisprudenziale nel quale si inserisce, è quello di contrastare una prassi antica e molto diffusa nell'operatività  concreta, della quale i contraenti fanno largo uso con la finalità  di distorcere la funzione tipica dell'assegno. Esso è infatti unicamente uno strumento di pagamento e non ha le finalità  creditizie o di garanzia, proprie della cambiale. Giova ricordare che l'assegno e la cambiale vengono tradizionalmente distinti proprio in base alla loro diversa funzione economica, strumento di pagamento il primo ("ti pago"), di credito la seconda ("ti pagherò"). Secondo la suprema Corte dunque, non si può "trasformare" l'assegno in qualcosa che non è, ricorrendo al principio di autonomia contrattuale ex art 1322 c.c., che incontra invece il limite della meritevolezza degli interessi protetti dal negozio giuridico. Orbene, gli interessi delle parti sottesi all'assegno postdatato e consegnato in garanzia, alla luce di un giudizio di conformità  alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, non sono da ritenersi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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