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    13 settembre 2019

    Non spettano al coniuge separato senza addebito i...

    Non spettano al coniuge separato senza addebito i diritti di uso ed abitazione sulla casa gia’ residenza familiare. La questione giuridica. La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con l’ordinanza n. 15277/2019 ritorna a pronunciarsi sulla vexata quaestio della spettanza oppure no dei diritti ex art. 540 secondo comma c.c. al coniuge separato senza addebito. Sono rinvenibili fondamentalmente tre tesi: a) spettano i diritti ex art. 540 secondo comma c.c. in quanto l’art. 548 c.c. equipara i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del non separato; b) non spettano i diritti ex art. 540 secondo comma c.c. perché non è più individuabile una “residenza familiare”; c) spettano i diritti ex art. 540 secondo comma c.c. soltanto nel caso in cui il coniuge separato senza addebito abbia continuato a vivere nella casa “già adibita a residenza familiare” La vicenda fattuale. Il de cuius legava alla moglie l’usufrutto generale il quale veniva qualificato in giudizio come legato in sostituzione di legittima. La signora esperisce azione di riduzione ma la Corte d’Appello rigetta la domanda in quanto essa non aveva rinunciato al legato sostitutivo preventivamente o quanto meno contestualmente alla proposizione della domanda stessa. Nello specifico la Corte d’Appello ha ritenuto la rinuncia tardiva, in quanto operata dopo che la legataria aveva compiuto atti di esercizio del diritto, ravvisati nel fatto che la signora aveva continuato ad abitare nella ex casa coniugale, compresa nell'usufrutto attribuitogli testamentariamente. L’attrice, allora, ricorre in Cassazione asserendo che il giudice a quo non ha considerato che l'utilizzo dell'appartamento da parte sua non costituiva esercizio del diritto di usufrutto a lei lasciato con il testamento bensì esercizio del diritto di abitazione spettante per legge ai sensi dell'art. 540 c.c., comma 2 c.c.. L'immobile costituiva, infatti, la casa coniugale e lei aveva continuato a goderne come propria abitazione in forza di clausola della separazione consensuale intervenuta con il de cuius. Insussistenza dei diritti ex art. 540 2° comma c.c. in capo al separato senza addebito. La Corte conferma il suo precedente indirizzo espresso nella sentenza n. 13407/2014 secondo cui: "In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi" (Cass. n. 13407/2014). Secondo l’ordinanza ultima della Cassazione l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venir meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Deve concludersi, quindi, che l’applicabilità dell’art. 540 2° comma c.c. sia condizionata dall’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita a residenza familiare. Tale presupposto non ricorre dopo la separazione personale e la cessazione della convivenza tra i coniugi.  Ipotesi dell’attribuzione della casa familiare al separato senza addebito.  L’ordinanza in oggetto affronta anche l’ulteriore problema dell’ipotesi in cui al separato senza addebito sia stata assegnata la casa familiare in forza di previsione contenuta nella separazione consensuale omologata. Gli Ermellini, affermano che anche in questa ipotesi ugualmente non spettano i diritti di uso ed abitazione ex art. 540 2° comma c.c. al separato senza addebito perché comunque è venuta meno la convivenza tra i coniugi. Ipotesi della convivenza tra coniugi separati. Caso non preso in esame dalla ordinanza di cui sopra è quello, riscontrabile nella prassi a causa della crisi economica, della convivenza nella stessa casa dei coniugi separati. In attesa di pronunce in merito sembra che anche in questa ipotesi non debbano essere riconosciuti i diritti ex art. 540 2° comma c.c. al separato senza addebito perché, pur sussistendo una materiale convivenza non vi è più quella comunione di vita anche spirituale che è alla base della ratio legis.  Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata          

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