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    27 marzo 2024

    Le liberalità indirette

    La donazione è il contratto con il quale un soggetto (il “donante”) trasferisce un proprio diritto (ad esempio la proprietà di un immobile o di una somma di denaro) ad un altro soggetto (“donatario”) o assume verso quest’ultimo un’obbligazione (ad esempio: l’obbligo di corrispondergli una rendita vitalizia) per spirito di liberalità, senza, cioè, ricevere una controprestazione e con la specifica volontà di arricchirlo impoverendo se stesso. Trattandosi di un’attività giuridica che determina un impoverimento del patrimonio del donante, senza che questi ottenga alcunché in cambio, la legge prescrive per l’atto di donazione forme “solenni”: il Codice civile commina, infatti, la nullità della donazione (e cioè la conseguenza che nessun diritto è trasferito e nessun obbligo è assunto) qualora essa non sia stipulata per atto pubblico – e quindi con il necessario intervento del notaio – in presenza di due testimoni. Nella vita quotidiana, tuttavia, l’intento di un soggetto di beneficiare un altro soggetto senza avere una controprestazione in cambio si raggiunge spesso anche mediante strumenti diversi rispetto alle donazioni “formali”. Si pensi, ad esempio, ad un padre che estingue un debito del figlio senza farsi rimborsare le somme pagate. In tutti questi casi è possibile parlare di donazione “indiretta”: infatti, al pari della donazione formale, si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso “impoverimento” del disponente, ma attraverso strumenti giuridici diversi dalla donazione e, quindi, senza che siano seguite le formalità necessarie per quest’ultima. La donazione viene definita “indiretta” proprio perché si giunge al medesimo effetto di una donazione, ma “indirettamente”, attraverso un percorso diverso. La donazione indiretta, pertanto, è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento. In particolare, tali liberalità si possono realizzare, ad esempio: con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come le rinunce abdicative);con contratti rispetto ai quali il beneficiario è terzo;con la combinazione di più negozi o di negozi e atti giuridici (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).  È bene, tuttavia, non confondere la donazione indiretta con la donazione simulata: la differenza consiste nel fatto che mentre nella prima il negozio, cui la liberalità viene immediatamente a collegarsi, è effettivamente voluto e concluso, nella seconda si è in presenza di un negozio apparente che non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali si limitano a dare parvenza di un rapporto oneroso all’effettiva liberalità che intendono porre in essere. Ad esempio, le parti potranno simulare una donazione ma porre in essere una compravendita per evadere parzialmente le imposte sul trasferimento. Per evitare meccanismi elusivi in ordine ai criteri di calcolo della legittima, la legge equipara il più delle volte le donazioni indirette a quelle dirette. Ciò comporta che i legittimari dovranno imputare quanto ricevuto a titolo anche di donazione indiretta e che la base di calcolo della legittima sarà costituita anche da quanto fuoriuscito dal patrimonio ereditario in forza di liberalità indirette. Ad esempio, laddove un genitore acquisti una casa al figlio con denaro proprio, l’immobile acquistato sarà considerato come se fosse stato donato con atto di donazione diretta dal padre al figlio ai fini del calcolo della quota legittima.  Dal punto di vista delle disposizioni tributarie applicabili, l’imposta di donazione non si applica se la donazione indiretta: è collegata ad atti (come la compravendita immobiliare) per i quali sono dovute l’imposta di registro o sul valore aggiunto;riguarda casi di donazione di modico valore;è destinata a spese per il mantenimento, l’educazione o la malattia;non risulta da atto scritto soggetto a registrazione. Non esitare a contattare i Professionisti SuperPartes per maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    01 agosto 2017

    Sezioni Unite: per la donazione di denaro serve...

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 Una sentenza di cui si sentirà  spesso parlare quella di questi giorni delle Sezioni Unite che hanno ricondotto a sistema la dibattuta questione se un trasferimento di valori mobiliari mediante ordine impartito alla banca possa considerarsi donazione indiretta o meno. La soluzione abbracciata dalle Sezioni Unite è di tipo conservativo: per poter trasferire valori mobiliari e dormire sonni tranquilli occorre l'atto pubblico, ovvero la forma solenne richiesta per le donazioni dirette, pena la nullità  stessa della donazione e quindi il rischio per il beneficiario di vedersi opporre la richiesta di restituzione da parte degli eredi del disponente. Le Sezioni Unite sembrano dirci, quindi, attenzione al requisito di forma se il trasferimento non è di modico valore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda riguarda un trasferimento di valori mobiliari di cospicuo valore, depositati su conto bancario, eseguito a favore di un terzo - la convivente - in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione. Apertasi la successione, la figlia del de cuius chiedeva la restituzione degli strumenti finanziari appartenuti al padre tenuti in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso la banca, deducendo la nullità  del negozio attributivo in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità  della donazione. Le ragioni giuridiche La questione giuridica di fondo risolta dall'intervento delle Sezioni Unite attiene alla dibattuta questione se un'operazione come quella attributiva di strumenti finanziari, compiuta attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica ex 769 c.c. oppure una donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.. La riconduzione della fattispecie nella prima o nella seconda ipotesi ha ricadute applicative assai rilevanti, ove si consideri che l'onere di forma è espressamente previsto dalla legge solamente per le donazioni dirette, mentre per la validità  delle donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico di volta in volta utilizzato (l'art. 809 c.c. non richiama l'art. 782 c.c.). Di talché la sussunzione della fattispecie nella categoria delle donazioni dirette, invece che in quella delle donazioni indirette, comporterebbe la nullità  della stessa per violazione del requisito di forma richiesto dalla legge. Per risolvere la questione, le Sezioni Unite ripercorrono le ipotesi che più volte in questi anni hanno interessato le aule di tribunale e in cui vanno ricompresi il contratto a favore di terzo, la cointestazione con firme disgiunte di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito o la cointestazione di buoni postali fruttiferi, il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità , la fissazione di un corrispettivo molto basso in un contratto oneroso, la rinuncia abdicativa, e via discorrendo. Alla luce di ciò focalizzano, quindi, la loro attenzione sugli aspetti che differenziano le liberalità  non donative da quelle donative. Tornando, poi, alla fattispecie specifica oggetto di giudizio, le Sezioni Unite non hanno ritenuto condivisibile l'inquadramento sistematico per cui la donazione indiretta tramite trasferimento per spirito di liberalità  a mezzo banca di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario sarebbe il frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità  sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Secondo questa impostazione non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità  tra soggetto disponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un'attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione. Al contrario l'operazione bancaria in adempimento dell'ordine impartito dal soggetto svolgerebbe una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Osserva la Corte, in altre parole, "si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta", per cui il trasferimento trova la propria giustificazione nel rapporto tra l'ordinante - disponente e il beneficiario, dal quale dovrà  desumersi se l'accreditamento (atto neutro) sia sorretto da una iusta causa: "di talché, ove questa si atteggi a causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità  dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, l'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore". Pertanto, concludono le Sezioni Unite, il trasferimento per spirito di liberalità  di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità  dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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