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    03 settembre 2021

    Accettazione con beneficio di inventario e...

    Cassazione, sentenza n. 20531/2020.L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell’eredità, i creditori agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Redazione dell’inventario di eredità

    Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari (perché, ad esempio, viveva con il defunto), al fine di accettare l’eredità con il beneficio di inventario (per timore che i debiti possano eccedere il valore delle attività) deve redigere l’inventario di tutti i beni entro tre mesi dall’apertura della successione. Se non vi riesce entro detto termine il chiamato può chiedere una proroga al Tribunale competente che non può essere superiore ad altri tre mesi. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta una notevole conseguenza: il chiamato sarà erede puro e semplice senza possibilità di avvalersi del beneficio di inventario. Il Ministero dell’Economia ha affermato che il primo termine di tre mesi anzidetto non è sospeso. Tale risposta, tuttavia, ha suscitato critiche da parte degli operatori del diritto perché in questo periodo di emergenza vi è una difficoltà oggettiva ad accedere al Tribunale competente. Inoltre, poiché i termini giudiziari sono sospesi, dovrebbero, coerentemente, ritenersi sospesi anche i termini connessi all’emanazione di un provvedimento giudiziario come è quello di proroga dei termini per la redazione dell’inventario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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