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    13 dicembre 2017

    L’impresa familiare e le agevolazioni fiscali

    L’impresa familiare e le agevolazioni fiscali  L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230 bis c.c., può definirsi come l’attività economica alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. Si tratta, a ben vedere, di un istituto che trova il fondamento in più di una norma costituzionale[1], ed a carattere residuale[2], configurabile, quindi, solo nel caso di insussistenza di un diverso rapporto giuridico. I caratteri tipizzanti di questo istituto sono: 1. La presenza dell’imprenditore, unico titolare dell’impresa ed in ciò si differenzia dalla cd. Azienda coniugale; 2. L’impresa familiare può essere costituita anche per facta concludentia, non essendo necessario uno specifico atto ai fini di una sua valida costituzione. Tuttavia, si segnala, che l’atto costitutivo risulta indispensabile per godere dei vantaggi fiscali; 3. Il diritto agli utili dei compartecipanti, che in caso di acquisto di beni si tramuta in un diritto di credito alla contitolarità degli stessi; 4. Il potere di gestione spetta solo al titolare (imprenditore), tendo conto che le decisioni concernenti gli utili, adottate a maggioranza di familiari che partecipano all’impresa, sono vincolanti solo in termini di risarcimento danni dall’imprenditore per i danni cagionati ai familiari. Chi partecipa all'impresa  L’attività dell’impresa familiare prevede, oltre alla presenza del titolare-imprenditore, anche i partecipanti all’impresa, i quali pur non divenendo titolari della stessa, offrono una collaborazione funzionale allo svolgimento dell’attività. La partecipazione spetta solo al  coniuge (o unito civilmente), i parenti entro il terzo grado (figli o discendenti, fratelli, zii e nipoti, nonni e bisnonni) e gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi e nuore). Dunque, il soggetto unito civilmente gode, oggi, degli stessi diritti del coniuge all’interno dell’impresa familiare. Non rientrano, invece, i parenti entro il secondo grado dell’unito civilmente all’imprenditore, poiché in caso di affinità, la legge 76/2016 (cd. Cirinnà) non ha previsto l’estensione del vincolo di affinità ex art.78 c.c. anche alle unioni civili. La legge 20-5-2016, n.76, inoltre, ha aggiunto un nuovo articolo (230-ter c.c.) volto a disciplinare i diritti del convivente, secondo cui al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato. Si rammenta, per completezza, che i conviventi di fatto si distinguono dai soggetti uniti civilmente, per il fatto di non essere vincolati da alcun rapporto di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Quest’ultima ipotesi, infatti, si caratterizza per la costituzione del rapporto dinanzi ad un ufficiale di stato civile mediante apposita dichiarazione alla presenza di due testimoni. L’ufficiale incaricato provvederà poi alla registrazione nell’archivio dello stato civile. Orbene, il legislatore ha preferito dedicare al convivente di fatto un apposito articolo, consentendo così allo stesso di poter far valere i propri diritti per il lavoro prestato. Tuttavia, stante l’autonoma disciplina, non potrà concorrere alle decisioni sugli utili, né al diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda o divisione ereditaria, così come a tutti quei diritti concessi dall’art. 230 bis c.c. Ad ogni modo, bisogna affermare che l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la rilevanza fiscale del convivente di fatto, nonostante l’assenza di uno specifico richiamo nel nuovo 230 ter c.c., nell’art.5, comma 4[3], del Testo Unico delle Imposte sui Redditi[4]; pertanto, si ritiene che tale incongruenza derivi da un mero difetto di coordinamento[5]. La disciplina I partecipanti all’impresa familiare non assumono la qualifica di titolari dell’impresa, la quale rimane pur sempre un’impresa individuale. Tuttavia, la loro posizione è stata ritenuta dal legislatore ugualmente meritevole di tutela. I collaboratori, infatti, hanno diritto al mantenimento secondo le condizioni della famiglia ed al diritto agli utili e agli incrementi dell’impresa. Tali ultimi due diritti, inoltre, sono intrasferibili, anche mortis causa, tranne il caso in cui siano trasferiti in favore di altri familiari. La ratio di tale disciplina va rinvenuta nell’evitare che l’ingresso di nuovi partecipanti possa ledere i diritti degli altri compartecipanti. Dunque, l’alienazione fatta in favore di un non familiare è radicalmente nulla; l’alienazione fatta in favore di un familiare, ma senza il consenso dei compartecipi, è solo inefficace. Infine, il quinto comma dell’art 230 bis c.c. disciplina un'ipotesi di prelazione operante solo nei casi di divisione ereditaria e trasferimento d’azienda. Nel primo caso (divisione ereditaria), ci si potrà riferire solo alla successione del titolare dell’impresa (nella successione dei compartecipi potrà ricadere al massimo il diritto alla quota di liquidazione): pertanto, in caso di comunione ereditaria in cui partecipino familiari ed estranei, i primi saranno preferiti, secondo “un’assegnazione preferenziale mortis causa”. Il secondo caso (trasferimento d’azienda) determinerà, invece, una vera e propria prelazione, cioè il diritto di essere preferiti a parità di condizioni, in un’alienazione tra vivi a titolo oneroso. Avv. Vincenzo Cersosimo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes [1] Cost. artt. 1,3,29,35,36,37,46 [2] Cass. civ. sez. lav., 20157/2005 in relazione all’insussistenza della prova di un lavoro di tipo subordinato. [3] Art.5, comma 4, del D.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 “I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente”. [4] D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917. [5] Risoluzione Agenzia Entrate 26 ottobre 2017, n.134/E. 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