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    09 febbraio 2021

    Vorrei donare una somma di denaro, posso fare un...

    Spesso mi viene posta questa domanda, apparentemente semplice. La risposta è "non sempre", e due aspetti meritano di essere considerati. Il primo. Il bonifico è un mezzo neutro per spostare del denaro, ossia può essere usato per fare un pagamento, una donazione, un prestito, .. ma il codice civile ci dice che, se la donazione non è "di modico valore", per essere valida, serve un atto notarile ricevuto alla presenza di due testimoni. E cos'è il modico valore? È una donazione di modesto importo, che va determinato in base alle condizioni economiche di chi vuole fare la donazione. Quindi, se la persona dispone di un importante patrimonio, oppure l'importo della donazione è esiguo, allora andrà bene il mero bonifico, altrimenti sarà necessario rivolgersi a un notaio. Secondo aspetto da tenere in considerazione: la tassazione.  Ricordate che la donazione, in qualunque forma sia fatta, diretta o indiretta, potrà scontare l'imposta di donazione, salvo alcune eccezioni, e la Cassazione lo ha ribadito di recente (ordinanze n. 27665 del 3/12/2020 e n. 28047 del 9/12/2020 - con motivazioni non esenti da critiche) che anche un bonifico fatto per liberalità può essere tassato. Attenzione quindi, se chi riceve non è un parente o coniuge, la tassa potrebbe essere elevata! Gaia Boschetti, Notaio a Vicenza e Socio di Associazione SuperPartesPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 settembre 2020

    Cointestazione conto corrente bancario e imposta...

    Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2020 n.205. La cointestazione del conto corrente, a garanzia della sicurezza economica dei figli per adempiere agli obblighi stabiliti in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta: non integra quindi il presupposto dell'imposta di donazione.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 marzo 2018

    Donazioni, uno strumento da utilizzare oggi

    L’Italia è oggi uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità, quasi una sorta di “paradiso fiscale”, anche se purtroppo si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi volesse garantirsi l’applicazione dell’attuale sistema di tassazione, dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria. La donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è quel contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. E’ un atto formale, nel senso che richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico. L’accettazione della donazione può essere fatta nello stesso atto o con atto pubblico posteriore, ma in questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Spesso l’uso di questo strumento giuridico è ostacolato dalla paura che il bene possa avere poi difficoltà a circolare liberamente nel caso in cui si decidesse di procedere al suo trasferimento a terzi. Vediamo, quindi, quali sono i possibili problemi circolatori dei beni di provenienza donativa e gli eventuali rimedi previsti dall’ordinamento. Il problema della circolazione del “bene di provenienza donativa” si pone perché la legge prevede a favore dei legittimari strumenti di tutela con efficacia anche reale. In particolare, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.). Quindi, in altre parole, l’acquisto a titolo di donazione non è del tutto sicuro prima che siano decorsi 20 anni. E ciò può essere un problema non da poco quando, per sopravvenute ragioni di convenienza economica o personale, si voglia procedere alla vendita del bene di provenienza donativa. In questo caso diventa fondamentale la consulenza del professionista che, in base alle circostanze del caso concreto, potrà consigliare al meglio il cliente sui possibili rimedi previsti dall’ordinamento per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente. Vediamone alcuni. Rinuncia all’azione di riduzione. Il legittimario può proporre azione di riduzione, entro il termine di 10 anni, per reintegrare la sua quota di legittima violata dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Può tuttavia anche rinunciare a tale diritto, ma solamente dopo la morte del soggetto che abbia, con il suo operato, leso il suo diritto. Mutuo dissenso. Anche il mutuo dissenso è un istituto che può avere una qualche utilità per il commercio di beni donativi, perché qualora la situazione cambi e si voglia alienare l’oggetto della precedente donazione, il mutuo dissenso, vanificando il precedente negozio, incide sulla commerciabilità del bene rendendolo più sicuro e più appetibile. Tuttavia questo rimedio può comportare delle problematiche fiscali e non è sempre attuabile, come ad esempio quando ci sono diritti dei terzi sul bene. Rinunzia alla restituzione. E’ possibile anche che un legittimario rinunci all’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa del donatario prima della morte del donante. E’ una figura, però, ancora discussa in dottrina, anche se inizia a diffondersi nella prassi, sicuramente è problematico il suo uso in caso di rinuncianti minori. Novazione di donazione. Con la novazione si sostituisce all’originaria causa della donazione (arricchimento del patrimonio del donatario per spirito di liberalità) la causa della vendita, costituita dallo scambio di cosa o diritto verso il corrispettivo di un prezzo. E’ un istituto molto utile perché per effetto della novazione dell’originario contratto di donazione il donatario conserva la titolarità del bene in virtù di un contratto che modifica il titolo originario. Tuttavia anche questo contratto, anche se inizia a diffondersi nella prassi, è ancora discusso in dottrina.   Notaio Paolo Broccoli, socio fondatore di Fbf Notai Associati e Associazione Super partes Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    23 dicembre 2016

    Problematiche in materia di donazioni indirette:...

    La recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 575 del 21 marzo 2016, consente di analizzare tre significative questioni, che investono tutte, trasversalmente, il tema della donazione indiretta. La vicenda sottesa ha preso le mosse dal ricorso di un soggetto avverso un avviso di liquidazione e relative sanzioni, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare l'omessa imposta sulle donazioni relativa a un bonifico effettuato in suo favore. In particolare il ricorrente sottolineava come, essendo la somma destinata all'acquisto di un immobile scontante l'imposta di registro, essa non avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta sulle donazioni e che, in ogni caso, anche volendola considerare una donazione indiretta, essendo stata effettuata da un soggetto con residenza all'estero ed essendo stati i soldi prelevati da un conto estero, avrebbe, almeno, dovuto scontare l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Inoltre lamentava la mancata applicazione delle aliquote agevolate, in quanto la donazione era stata posta in essere da due soggetti dello stesso sesso unite in un rapporto di unione domestica, riconosciuto dal diritto svizzero. La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, tuttavia, aveva respinto il ricorso, sottolineando come nell'atto di compravendita non fosse evidenziato il collegamento negoziale tra la compravendita dell'immobile e la provvista di denaro effettuata mediante bonifico e sul presupposto che il denaro risultasse esistente nel territorio italiano sotto forma di disponibilità  nel conto corrente. A ciò si aggiunga, inoltre, che la Commissione Provinciale ha ritenuto non riconosciuta l'unione domestica tra persone dello stesso sesso, così come presente nel diritto svizzero. Donazione indiretta e imposta sulle donazioni. Per quanto attiene alla prima problematica, quella delle imposte sulla donazione, occorre partire dal dato normativo, che è ben noto, ma che si riporta per comodità  espositiva. Quando viene posta in essere una donazione indiretta al fine di porre in essere un altro negozio (la compravendita in questo caso), l'art. 4 bis del D. Lgs. 346/90 prevede che "ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità  indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità  collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto". Se questo è il dato normativo, la Commissione Regionale ha rigettato il motivo di appello, dal momento che nell'atto di compravendita non vi era traccia del collegamento negoziale tra la provvista di denaro e la compravendita. In altre parole, per rientrare nell'ambito di applicazione del suddetto art. 4 bis, ovvero per poter beneficiare dell'esenzione dell'imposta sulla donazione, ciò che serve è che il trasferimento di denaro risulti finalizzato all'acquisto dell'immobile, ovvero che risulti il collegamento negoziale tra la donazione e il successivo negozio, che sconta l'imposta di registro in misura proporzionale o l'imposta sul valore aggiunto. Donazione indiretta e territorialità . Per quanto attiene, poi, alla questione territoriale della pretesa impositiva del fisco italiano, occorre anche qui prendere le mosse dal dato normativo. L'art. 2 del D. Lgs 346/90 prevede che "l'imposta (sulle donazioni) è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorchè esistenti all'estero. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti". L'art. 55 comma 1 bis prevede, poi, che "sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni". La Commissione Regionale sottolinea come la disciplina contenuta nell'art. 55 comma 1 bis non abbia inteso derogare alla regola contenuta nell'art. 2 e, pertanto, l'imposta rimane dovuta in misura proporzionale. In altre parole, per semplificare, la pretesa impositiva dello Stato viene meno solo quando il donante abbia la residenza all'estero e quando anche i beni donati si trovino all'estero. Ordunque, visto che dubbi non possono essercene in relazione a un soggetto che abbia effettivamente la residenza all'estero, se così risulta essere, quello che occorre verificare è se i beni possano o meno considerarsi siti all'estero e a quali condizioni ciò si verifichi, soprattutto nel caso in cui si tratti di un bonifico bancario. La Commissione Regionale, in accordo con quanto già  sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto sussistenti i presupposti per poter applicare l'imposta sulle donazioni dal momento che ha considerato "esistente" il bene donato in Italia. In particolare, ha ritenuto che, anche se la disposizione, che ha trasferito il denaro, si è originata in territorio estero, il beneficio della donazione si è concretizzato in territorio italiano, sub specie di disponibilità  di denaro nel conto corrente. In altre parole, la donazione può dirsi perfezionata solo nel momento e nel luogo in cui il donatario abbia avuto effettiva disponibilità  della somma donata, condizione che, nel caso di specie, è avvenuta, dunque, in Italia e che, pertanto, giustifica la pretesa impositiva dello Stato italiano. Donazione indiretta e unioni civili. Per quanto attiene a quest'ultimo punto, il ricorrente lamentava la violazione normativa in tema di famiglia della Carta Europea dei Diritti umani e delle Libertà  fondamentali, in quanto legato da un rapporto affettivo verso l'altro soggetto. Come noto, la legge riconosce l'applicazione di aliquote agevolate nel caso in cui la donazione avvenga tra parenti fino al quarto grado. Pertanto il fatto che donante e donatario fossero legati da un rapporto affettivo stabile e legalmente riconosciuto da uno stato straniero dovrebbe essere sufficiente per far scattare l'applicazione delle aliquote agevolate, pena appunto la violazione delle norme in tema di famiglia previste anche dalla normativa europea e dalla CEDU. Preme sottolineare che la sentenza esaminata è stata pronunciata prima della legge sulle Unioni civili, tuttavia già  in questa sede, la Commissione Regionale ha ritenuto applicabili le aliquote agevolate anche nel caso di unione domestica tra soggetti dello stesso sesso. In particolare, come affermato anche dalla Corte di Cassazione in altra sede, chi abbia contratto all'estero un matrimonio o comunque un'unione legalmente riconosciuta ha diritto anche nello Stato italiano a vedersi riconosciuto lo status di "familiare" e pertanto, nel caso di specie, a vedersi riconosciute le aliquote agevolate, che la legge concede, appunto, fino ai parenti di quarto grado.

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