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    19 ottobre 2021

    Le vigenti disposizioni di legge nazionali e...

    Le vigenti normative quanto stanno complicando la vita ai cittadini❓Come ci si può difendere❓Quanto sta aiutando la pubblica amministrazione❓ 🎙Scopriamolo con l’Avv. 👨‍💼STEFANO BACIGA, Foro di Verona esperto in edilizia ed urbanistica, a seguito del convegno del 30 Settembre 2021  “EDILIZIA E URBANISTICA: EVOLUZIONE O INVOLUZIONE”Grazie al Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona e a  Tagliani Group Adv #associazionesuperpartes #ediliziaurbanistica

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    13 ottobre 2021

    Riflessi fiscali della qualificazione degli...

    ⚠️Tema importante con ricadute sui cittadini👨‍👩‍👧sulle imposte dirette ed indirette 🔺Imposta sul valore aggiunto 🔺Imposte sui redditi 🟤Superbonus 🎙Sentiamo assieme i suggerimenti di 👨‍💼NICOLA FORTE, Dottore Commercialista, Consulente Fiscale, Revisore Legale, Collaboratore del SOLE 24 ORE nonchè socio onorario di SuperPartes Grazie al Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona e a  Tagliani Group Adv

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    14 ottobre 2020

    Conversione in legge del decreto semplificazioni:...

    Il fondamento normativo e le materie oggetto di intervento. E’ entrata in vigore la legge di conversione del Decreto Semplificazioni  (Legge n. 120-2020) che si compone di 65 articoli, divisi in quattro titoli, aventi ad oggetto: contratti pubblici ed edilizia; procedimenti e responsabilità; diffusione dell'amministrazione digitale; ambiente e green economy. La scopo della legge. L’intento è quello di ridurre il peso della burocrazia a carico dei cittadini e delle imprese, semplificando e velocizzando le procedure amministrative e, al tempo stesso, dando certezze giuridiche su materie da sempre oggetto di controversie interpretative. Interventi nel settore edilizio ed urbanistico. La legge è intervenuta, in particolare, anche in materia edilizia ed urbanistica puntando al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e al miglioramento delle prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici. Per il settore edilizio le novità sono contenute negli art. 10 e 10-bis che modificano il Testo Unico sull’edilizia. Limiti di distanza. In merito alle deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza si prevede che, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, fermo restando il limite delle distanze legittimamente preesistenti, non è più necessario il rispetto dei vincoli sia della originaria sagoma che del medesimo sedime. Si prevedono, inoltre, deroghe ai limiti di distanza tra i fabbricati consentendo interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell’altezza dell’edificio demolito. Manutenzione straordinaria ed ordinaria. Per la manutenzione straordinaria si restringe l’ambito di applicazione: non si ricomprendono in detta categoria gli interventi di manutenzione che comportino modifiche alla destinazione d’uso. Vi si ricomprendono, però, le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, sempre se effettuate per conseguire l’agibilità dell’edificio e l’accesso allo stesso. Per la manutenzione ordinaria, invece, si prevede l’ampliamento dell’ambito applicativo, stabilendo che possono considerarsi ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela o ubicati in zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, a condizione che siano rispettati tutti i limiti di legge e che non siano realizzati incrementi di volumetria. Edilizia libera. Si prevede una nuova e più ampia classificazione delle opere leggere destinate ad essere rimosse al cessare della temporanea attività. Permesso di costruire. Per gli interventi subordinati a permesso di costruire si ricomprendono esclusivamente gli interventi di ristrutturazione che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Si prevede, poi, la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire prevedendo il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia. Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. Si prevede che nelle zone sismiche non si possano iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione competente. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 luglio 2020

    Attivita’ edificatoria e reato di lottizzazione...

    Cassazione, sentenza 12 febbraio 2020, n. 5507, sez. III penale. L’attività edificatoria realizzata in violazione del vincolo cimiteriale previsto dall’art 338 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che prescrive l’inedificabilità assoluta nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri, configura il reato di lottizzazione abusiva indipendentemente dal recepimento della stessa negli strumenti urbanistici, in quanto tale vincolo presenta una diretta incidenza sull’assetto del territorio.          Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata                                                                                                

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    05 settembre 2017

    Sopraelevazione per recupero abitativo: quando è...

    Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sentenza n. 20 del 19 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino Il Trga Trento ha fatto il punto su quella che è la differenza tra sottotetto e intercapedine ai fini dell'applicazione della norma che consente la sopraelevazione per il recupero abitativo, stabilendo che presupposto necessario è che sia identificabile come già  esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi. Ciò vuol dire, in altre parole, che il sottotetto deve avere già  in partenza dimensioni tali da essere praticabile e abitabile, sia pure con eventuali aggiustamenti e non deve, invece, trattarsi di una mera "intercapedine". Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto I proprietari dell'appartamento confinante chiedevano l'annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune ai vicini, con cui veniva assentito un intervento di sopraelevazione, nonché del parere favorevole all'intervento rilasciato dal dirigente del Servizio sportello imprese e cittadini e di ogni altro atto presupposto, preparatorio e consequenziale, ivi compresi i pareri espressi dalla Commissione edilizia comunale, sulla base dell'assenza dei presupposti di legge per poter procedere a una sopraelevazione avente tali caratteristiche e dunque della radicale illegittimità  dell'azione amministrativa in ragione dell'inesistenza di uno spazio qualificabile come sottotetto suscettibile di un intervento di recupero a fini abitativi mediante sopraelevazione. Le ragioni giuridiche Il Trga Trento ha ritenuto che, anche volendo ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disposizione che consente "la sopraelevazione al fine di ricavare o migliorare unità  abitative nei sottotetti esistenti", colgono nel segno i ricorrenti quando affermano che nella fattispecie in esame lo spazio esistente fra il terzo e ultimo piano ed il tetto dell'edificio non rientri tra i "sottotetti esistenti" ai quali si riferirebbe la norma, configurandosi piuttosto come una «mera intercapedine». La giurisprudenza è già  intervenuta in passato sul punto, stabilendo quelli che sono i requisiti necessari alla definizione di "sottotetto esistente",[1] precisando che «presupposto per il recupero abitativo dei sottotetti è che sia identificabile come già  esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi. Ciò richiede che il sottotetto abbia, in partenza, dimensioni tali da essere praticabile e da poter essere abitabile, sia pure con gli aggiustamenti che occorrono per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità  (...) Solo a queste condizioni il "recupero", che la legge regionale classifica come "ristrutturazione" (...), è effettivamente ascrivibile a tale categoria di interventi, come definita dall'art. 31 della legge n. 457/78 (oggi, art. 3 d.p.r. 380/01), la quale postula che il nuovo organismo edilizio corrisponda a quello preesistente, senza alterarne in misura sostanziale sagoma, volume e superficie; diversamente l'intervento si risolverebbe non già  nel recupero di un piano sottotetto, ma nella realizzazione di un piano aggiuntivo, che eccede i caratteri della ristrutturazione per integrare un intervento di nuova costruzione». Alla luce di ciò non può dunque parlarsi di "sottotetto già  esistente" nel caso in cui lo spazio sopra l'ultimo piano sia di entità  tale da presentarsi come una mera intercapedine, al punto che la realizzazione di vani abitabili non sarebbe che una sopraelevazione di un piano ulteriore. In altre parole, non una qualsiasi parte di edificio immediatamente inferiore al tetto può ritenersi un "sottotetto", ma occorre che si tratti di un volume già  di per sé utilizzabile, praticabile ed accessibile, quantomeno come deposito o soffitta e che abbia già  in tal senso caratteristiche dimensionali (di altezza, volume e superficie) e funzionali. In particolare, nel caso di specie, l'altezza media interna dello spazio tra il terzo piano ed il tetto dell'edificio in questione appariva solamente di 50/80 cm e l'impossibilità  di configurare un "sottotetto esistente" veniva confermata da più fattori: dal fatto che il solaio non aveva una funzione portante dato il suo scarso spessore, che era posto in comunicazione col piano sottostante solo con una scala retrattile verosimilmente per operazioni di manutenzione e pulizia e che, inoltre, della sua esistenza non vi era alcuna evidenza a livello tavolare. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes [1] T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 15 aprile 2003, n. 1007; id., 2 aprile 2010, n. 970.

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    23 dicembre 2016

    La disciplina delle menzioni urbanistiche non si...

    In base alla legge in materia edilizia, alcuni atti sono nulli e non possono essere stipulati in assenza delle necessarie menzioni urbanistiche. In particolare la legge prevede che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo una certa data, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del titolo urbanistico in virtù del quale sono stati costruiti. Qualora ciò avvenga, rimane pur sempre la possibilità , nel caso in cui la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza stessa del provvedimento autorizzatorio, di poter confermare tali atti, anche ad opera di una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. Se queste sono le coordinate legislative in tema di menzioni urbanistiche necessarie ai fini della validità  dell'atto, quello che occorre capire è se tale obbligo valga anche nel caso di scioglimento della comunione ereditaria. Sul punto è intervenuta una recente sentenza di Cassazione[1], che ha analizzato i rapporti tra la divisione ereditaria e, appunto, la normativa all'epoca vigente in materia urbanistica prevista dall'art. 17 Legge 47/85, il quale comminava la nullità  in caso di assenza della menzione dei titoli urbanistici necessari. La questione va risolta volgendo lo sguardo alla natura giuridica che si voglia riconoscere alla divisione ereditaria, se di atto inter vivos o mortis causa. Qualora infatti si optasse per la qualificazione della stessa in termini di atto inter vivos, non vi sarebbero riscontri letterali per poter escludere la divisione ereditaria dall'ambito di applicazione della nullità  sancita dall'art. 17 Legge 47/85. Tuttavia la Corte di Cassazione ha optato per la seconda opzione ermeneutica, ovvero per la qualificazione della divisione ereditaria in termini di atto mortis causa, pur precisando tuttavia che la disciplina applicabile al caso portato alla sua attenzione sarebbe stato l'art. 40 e non già  l'art. 17 della Legge 47/85, in ragione dell'epoca della sua costruzione. Ma in disparte l'aspetto prettamente normativo della disposizione applicabile, quello che qui preme sottolineare è il principio espresso dalla Corte, consistente nella considerazione per cui nelle ipotesi di nullità  sancite dal legislatore per assenza delle necessarie menzioni urbanistiche non rientra la fattispecie negoziale della divisione ereditaria. In particolare, afferma la Corte che restano esclusi non solo tutti gli atti mortis causa, ma anche "("¦) quelli non autonomi rispetto ad essi tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria". Le ragioni giuridico-argomentative per cui gli Ermellini pervengono a tale conclusione, quindi, si fondano su una interpretazione letterale e sistematica della legge, che spinge a ritenere che la divisione ereditaria non sia uno di quegli atti assoggettati alla sanzione della nullità  per assenza delle menzioni urbanistiche previste dalla legge. Il riferimento effettuato dalla legge allo "scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o a loro parti" deve, infatti, ritenersi limitato solamente agli atti tra vivi. La divisione ereditaria, pertanto, una volta qualificata come negozio mortis causa non può più quindi esservi ricompresa. [1] Corte di Cassazione, sentenza n. 20041 del 6 ottobre 2016.

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