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    04 febbraio 2021

    Trasferimenti immobiliari che hanno ad oggetto i...

    Grazie alla nostra associata Viviana Frediani che ci guiderà verso i quesiti più frequenti posti al notaio sull'accettazione tacita di eredità:: Devo fare l’accettazione tacita ma, cosa devo fare?Ho già presentato la dichiarazione di successione, devo pagare anche l’accettazione tacita?Ho già effettuato l’accettazione e la trascrizione tacita per la vendita di un precedente immobile, devo effettuarla nuovamente? Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

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    15 ottobre 2020

    Risposta ad interpello n. 206 del 2020

    La successione ereditaria della persona fisica residente in Francia, comprendente anche beni immobili ubicati in Italia, è regolata dal diritto francese per i profili civilistici e dal diritto italiano per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione riferita alla trasmissione dei beni immobili esistenti in Italia. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Dichiarazione di successione

    La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla apertura della successione che avviene con la morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’ufficio competente è quello del luogo dell’ultima residenza (e non del domicilio) del de cuius. Tale adempimento ha un rilievo fiscale per il pagamento delle imposte di successione ma ha anche un importantissimo rilievo civilistico perché senza la presentazione della dichiarazione di successione il notaio non può stipulare atti aventi ad oggetto i beni ereditari. La legislazione emergenziale non fa alcun riferimento alla dichiarazione di successione. In una nota del Ministero dell’Economia si afferma che qualora il termine per la presentazione della dichiarazione in questione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 si applica la sospensione dei termini ed il relativo adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    13 novembre 2019

    Dichiarazione di successione integrativa: un caso...

    PRINCIPIO. L’Agenzia della Entrate con la risposta n. 471/2019 ad un interpello è chiarissima: nella dichiarazione di successione devono essere ricompresi nel quadro B1 tutti gli immobili presenti nell’asse ereditario con autoliquidazione delle imposte catastali ed ipotecarie. Ciò vale anche nel caso in cui essi debbano essere venduti dall’esecutore testamentario per poi attribuire, a titolo di legato, la somma di denaro ricavata ai beneficiari delle disposizioni testamentarie. Obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione è, in tale ipotesi, l’esecutore testamentario. IL CASO. Una signora disponeva con testamento pubblico delle sue sostanze ereditarie prevedendo legati obbligatori in favore dei beneficiari indicati aventi ad oggetto somme di denaro su conti correnti bancari ed il ricavato della vendita di beni immobili di sua proprietà. L’esecuzione delle disposizioni viene affidata ad esecutori testamentari. LA TESI DEL CONTRIBUENTE. Il contribuente sostiene che non vadano indicati nella dichiarazione di successione i beni immobili e che non si debbano pagare le imposte catastali ed ipotecarie perché oggetto dei legati sono diritti di credito e non i diritti reali sugli immobili stessi. LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. I beni immobili fanno parte dell’asse ereditario e l’esecutore testamentario è obbligato ad indicarli nella dichiarazione di successione ed a pagare l’imposta di successione. Le disposizioni in oggetto configurano legati di somme di denaro che produrranno i loro effetti a seguito delle vendite immobiliari da parte degli esecutori testamentari. Una volta che, a seguito delle vendite, i diritti di credito dei legatari avranno acquisito il carattere dell’esigibilità e della liquidità, gli esecutori testamentari o i legatari dovranno procedere ad una dichiarazione integrativa indicando il ricavato dalle vendite. L’imposta di successione sarà riliquidata ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Dlgs n. 346 del 31.10.1990. Avv. Andrea Pentangelo   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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