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    05 giugno 2017

    Se non restituisco il denaro oggetto di mutuo...

    Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 24857 del 18 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, ha affrontato l'interessante questione della configurabilità  del reato di appropriazione indebita nel caso di mancata restituzione del denaro dato a mutuo. In particolare ci si è chiesti se l'inadempimento nella restituzione del denaro prestato possa configurare la condotta di appropriazione e quindi rilevare anche da un punto di vista penale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Alcuni soggetti venivano condannati per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p. in relazione a una somma di denaro (pari a 30.000 euro) che era stata loro precedentemente prestata da una congiunta. L'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 646 c.p. prevede, infatti, il reato di chi, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropri del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Contro questa decisione, veniva proposto ricorso per Cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione ai presupposti del delitto in questione, non configurabile nei confronti di somme date in prestito e, pertanto, concesse in mutuo, le quali, per definizione, devono ritenersi acquisite al patrimonio dei mutuatari con la conseguenza di rendere impossibile l'interversione nel possesso. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che nel caso di denaro dato in mutuo, ovvero prestato, non sussistono i presupposti per la configurabilità  del reato di appropriazione indebita. Per la precisione, il denaro di per sè può essere oggetto di appropriazione indebita, come si evince dalla specifica indicazione contenuta nell'art. 646 c.p., dal momento che esso, nonostante la sua ontologica fungibilità , può in determinati casi trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà . Ciò si verifica di norma, oltre che nelle ipotesi di deposito o di custodia, nei casi in cui il denaro venga consegnato dal legittimo proprietario ad altri con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso. Solamente in questi casi, quando la specifica destinazione di scopo venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente per scopi differenti da quelli predeterminati, può integrarsi una condotta di appropriazione indebita. Alla luce di queste considerazioni, dunque, nel diverso caso di mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, il mero inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 646 c.p., dal momento che mancherebbe proprio a monte la "destinazione di scopo" del denaro versato. Questo perchè, con il mutuo, il denaro versato transita dalla proprietà  del mutuante a quella del mutuatario, che è libero di disporne secondo i propri voleri con conseguente impossibilità  di ravvisare l'interversione nel possesso necessaria ai fini dell'integrazione del delitto di appropriazione indebita. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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