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    01 luglio 2020

    Diritto di opzione in s.p.a. ed invalidita’...

    Cassazione, sentenza 5 febbraio 2020, n. 2670, sez. II civile. La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell’interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di mera annullabilità.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    08 agosto 2017

    Vendita dell'immobile: a chi spetta pagare i...

    Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 15547 del 22 giugno 2017 Può passare anche molto tempo da quando i lavori condominiali vengono deliberati a quando vengono poi effettivamente eseguiti e può accadere che intanto la proprietà  dell'immobile venga trasferita da un soggetto a un altro. Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguarda proprio un'ipotesi come questa ed è stata un'occasione per ribadire come in tali casi, per capire chi tra i due sia il soggetto obbligato, si debba guardare alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione dell'intervento straordinario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Il giudizio ha avuto inizio con un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Tizio, relativo al pagamento di una cospicua somma dovuta a titolo di contributo per i lavori di manutenzione straordinaria (ed in particolare la facciata dell'edificio) deliberati nel 2000 ed eseguiti tra il 2000 ed il 2002. L'anno successivo, nel 2003, seguiva l'alienazione della propria unità  immobiliare da parte di Tizio. Le ragioni giuridiche La questione di fondo attiene all'individuazione del momento in cui possa dirsi sorto l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni. La Corte di Cassazione ricorda che in tali ipotesi deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Tale momento rileva anche per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro. Come correttamente messo in luce anche dalla Corte di Appello, Tizio, alla data della deliberazione di approvazione di tali lavori, risultava ancora condomino e, dunque, come tale obbligato a contribuire agli esborsi. Trova quindi qui applicazione ratione temporis l'articolo 63 comma 2 disp. att. c.c. nella formulazione ante 2012, in forza del quale chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questi, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, "obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio è chi era condomino, giacche' proprietario dell'unità  immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione. La circostanza della vendita dell'unità  immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività  ex articolo 63 disp. att. c.c., comma 1 (in quanto ha già  perso la qualifica necessaria per poter procedere di "condomino"), ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento". Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    08 marzo 2017

    Mancato ricevimento della convocazione: è...

    Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese e Società , sentenza n. 13860 del 19 dicembre 2016 Cosa cambia per il cittadino. L'assemblea dei soci si presume validamente costituita quando gli avvisi si convocazione siano stati spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure entro il diverso termine eventualmente indicato nell'atto costitutivo. Tuttavia tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per causa a lui non imputabile. La stessa regola vale nel caso in cui l'avente diritto alla convocazione abbia ricevuto l'avviso tardivamente, ovvero non in tempo utile per poter partecipare all'assemblea. In tali casi la delibera assembleare, eventualmente assunta, deve considerarsi invalida per compromissione assoluta del diritto del socio a partecipare al dibattito assembleare e votare le proposte di decisione. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Tizio ha impugnato una serie di deliberazioni approvate dagli altri soci della società  Alfa s.r.l. senza che egli, socio al 10%, avesse mai avuto notizia della convocazione dell'assemblea straordinaria, durante la quale erano stati decisi, tra l'altro, il trasferimento della sede della società  e la modifica dell'oggetto sociale. Seppur l'onere di convocazione risultasse correttamente adempiuto (mediante invio di comunicazione via fax nel termine previsto), Tizio non aveva ricevuto la convocazione per cause tecniche non imputabili a sua negligenza, ed in particolare per la disattivazione di differenziale elettrico con conseguente spegnimento sia del server sia del fax del suo ufficio e perdita di tutti i dati. Le ragioni giuridiche. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese e Società , ha ritenuto invalida la delibera assembleare assunta a seguito della prova che Tizio non aveva ricevuto la convocazione per circostanze tecniche fortuite indipendenti dalla sua volontà . In tali casi, infatti, anche in continuità  con quanto già  affermato dalle Sezioni Unite[1], non può considerarsi rispettata la regolarità  formale della convocazione assembleare che si fonda sulla presunzione di utile e tempestiva ricezione dell'avviso di convocazione. La funzione dell'avviso di convocazione consiste, infatti, nel rendere edotti i soci che in un determinato giorno si discuterà  di un certo ordine del giorno, pertanto se l'avviso di convocazione non viene ricevuto, o comunque non in tempo utile, tale finalità  non può considerarsi assolta. Anzi si è in presenza di una violazione del diritto del socio a partecipare all'assemblea, espressamente riconosciuto per legge, in particolare dall'art. 2479 c.c. La disciplina applicabile risulta essere quella prevista dall'art. 2479 ter c.c., il quale prevede che, per le decisioni assunte in assenza assoluta di informazione (come nel caso di mancata ricezione dell'avviso di convocazione per causa non imputabile al destinatario), la legittimazione attiva all'impugnazione della delibera assembleare spetti a qualunque interessato, nel termine di tre anni dalla trascrizione del libro delle decisioni dei soci. In conclusione si può pertanto affermare che nel caso in cui l'avviso di convocazione non sia stato ricevuto in tempo utile (o a maggior ragione non sia proprio stato ricevuto) la delibera assunta in assenza del socio è da considerarsi invalida, a nulla rilevando che l'avviso di convocazione sia stato regolarmente spedito. Rimane a carico del soggetto che voglia avvalersi del diritto all'impugnazione della delibera dimostrare che la mancata ricezione non sia imputabile a sua negligenza. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ [1] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013.

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