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    01 agosto 2017

    Sezioni Unite: per la donazione di denaro serve...

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 Una sentenza di cui si sentirà  spesso parlare quella di questi giorni delle Sezioni Unite che hanno ricondotto a sistema la dibattuta questione se un trasferimento di valori mobiliari mediante ordine impartito alla banca possa considerarsi donazione indiretta o meno. La soluzione abbracciata dalle Sezioni Unite è di tipo conservativo: per poter trasferire valori mobiliari e dormire sonni tranquilli occorre l'atto pubblico, ovvero la forma solenne richiesta per le donazioni dirette, pena la nullità  stessa della donazione e quindi il rischio per il beneficiario di vedersi opporre la richiesta di restituzione da parte degli eredi del disponente. Le Sezioni Unite sembrano dirci, quindi, attenzione al requisito di forma se il trasferimento non è di modico valore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda riguarda un trasferimento di valori mobiliari di cospicuo valore, depositati su conto bancario, eseguito a favore di un terzo - la convivente - in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione. Apertasi la successione, la figlia del de cuius chiedeva la restituzione degli strumenti finanziari appartenuti al padre tenuti in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso la banca, deducendo la nullità  del negozio attributivo in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità  della donazione. Le ragioni giuridiche La questione giuridica di fondo risolta dall'intervento delle Sezioni Unite attiene alla dibattuta questione se un'operazione come quella attributiva di strumenti finanziari, compiuta attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica ex 769 c.c. oppure una donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.. La riconduzione della fattispecie nella prima o nella seconda ipotesi ha ricadute applicative assai rilevanti, ove si consideri che l'onere di forma è espressamente previsto dalla legge solamente per le donazioni dirette, mentre per la validità  delle donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico di volta in volta utilizzato (l'art. 809 c.c. non richiama l'art. 782 c.c.). Di talché la sussunzione della fattispecie nella categoria delle donazioni dirette, invece che in quella delle donazioni indirette, comporterebbe la nullità  della stessa per violazione del requisito di forma richiesto dalla legge. Per risolvere la questione, le Sezioni Unite ripercorrono le ipotesi che più volte in questi anni hanno interessato le aule di tribunale e in cui vanno ricompresi il contratto a favore di terzo, la cointestazione con firme disgiunte di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito o la cointestazione di buoni postali fruttiferi, il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità , la fissazione di un corrispettivo molto basso in un contratto oneroso, la rinuncia abdicativa, e via discorrendo. Alla luce di ciò focalizzano, quindi, la loro attenzione sugli aspetti che differenziano le liberalità  non donative da quelle donative. Tornando, poi, alla fattispecie specifica oggetto di giudizio, le Sezioni Unite non hanno ritenuto condivisibile l'inquadramento sistematico per cui la donazione indiretta tramite trasferimento per spirito di liberalità  a mezzo banca di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario sarebbe il frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità  sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Secondo questa impostazione non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità  tra soggetto disponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un'attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione. Al contrario l'operazione bancaria in adempimento dell'ordine impartito dal soggetto svolgerebbe una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Osserva la Corte, in altre parole, "si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta", per cui il trasferimento trova la propria giustificazione nel rapporto tra l'ordinante - disponente e il beneficiario, dal quale dovrà  desumersi se l'accreditamento (atto neutro) sia sorretto da una iusta causa: "di talché, ove questa si atteggi a causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità  dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, l'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore". Pertanto, concludono le Sezioni Unite, il trasferimento per spirito di liberalità  di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità  dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    10 luglio 2017

    Incapacità del testatore: quando il testamento...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 12691 del 19 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino Ai fini dell'annullamento di un testamento per incapacità  naturale è indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi a causa di un'infermità  transitoria o permanente, da appurarsi al momento della redazione dell'atto di ultima volontà . In caso contrario, stante anche l'irripetibilità  delle volontà  testamentarie del de cuius, il testamento dovrà  considerarsi validamente redatto. E ciò perché l'incapacità  naturale del testatore postula la sussistenza non già  di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà  psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la piena prova che, a cagione di una infermità  transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto risulti privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La questione attiene alla prova dell'incapacità  che deve colpire il testatore affinché possa procedersi all'annullamento del testamento. In particolare è stata impugnata una decisione della Corte di Appello di Genova che non aveva ravvisato sussistente un'incapacità  sufficiente in capo a una donna affetta da disturbo bipolare. Le ragioni giuridiche In tema di annullamento del testamento, l'incapacità  naturale del testatore postula l'esistenza non già  di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà  psichiche ed intellettive del de cuius, ma la prova che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà , della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi. In altre parole, deve ritenersi provata la sussistenza di un disturbo tale da alterare la coscienza, la memoria o il corso del pensiero del soggetto testatore al momento della stesura del testamento. Peraltro, poiché lo stato di capacità  costituisce la regola e quello di incapacità  l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità , salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità  totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. Ai fini dell'accertamento, inoltre, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili in relazione alla serietà , normalità  e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Alla luce di tutte queste considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo di dover condividere il consolidato indirizzo, a cui risulta essersi conformata la Corte territoriale, che, con valutazione di merito adeguatamente motivata, ha escluso che potesse ritenersi provato che la testatrice, al momento della redazione del testamento, fosse priva delle capacità  cognitive e volitive necessarie per comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto e, quindi, per formare una volontà  cosciente. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    11 maggio 2017

    Testamento: quale scegliere?

    Cosa cambia per il cittadino. In un momento in cui si fanno sempre più forti le voci di un possibile aumento delle tasse sulle successioni e donazioni, diviene quanto mai importante procedere a una corretta pianificazione successoria. Vediamo allora quali sono le principali forme di testamento riconosciute dal nostro ordinamento, ricordando che il testamento (atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà  cessato di vivere, delle proprie sostanze o di parte di esse) è sempre revocabile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Le ragioni giuridiche. Il codice civile menziona quattro tipologie diverse di testamento, da quello più semplice in assoluto, quello olografo, fino ai testamenti speciali ammessi solamente in circostanze particolari, come calamità , guerre etc. Testamento olografo Disciplinato dall'art. 602 c.c., il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, senza l'aiuto di nessuno. Non è ammesso dalla giurisprudenza nemmeno l'ausilio, noto come mano guidata, in caso di difficoltà  nella scrittura. Deve essere datato e sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni. La sottoscrizione si ritiene valida anche se priva di nome e cognome, se designa comunque con certezza la persona del testatore (es. Tuo zio Tizio). La data deve contenere indicazione del giorno, mese e anno (o essere comunque certa, ad esempio Natale 1980). Il testamento olografo è sicuramente il più facile da redigere, tuttavia porta con sé alcuni svantaggi difficilmente evitabili, dovuti al fatto che si presta facilmente ad essere distrutto o contestato. Questi problemi vengono meno con il testamento pubblico. Testamento pubblico Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è quello ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio la sua volontà , il quale provvede a redigerla e a darne lettura alla presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà , deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. L'indubbio vantaggio di questo tipo di testamento consiste nel fatto che, essendo redatto da un professionista esperto in questioni tecnico-giuridiche, le ultime volontà  saranno formulate nel modo giuridicamente più opportuno, in modo da evitare (o quanto meno limitare) i problemi e le liti familiari una volta che la successione si sarà  aperta. Testamento segreto Il testamento segreto (art. 604 c.c.) non trova moltissima diffusione nella prassi, anche se in realtà  unisce i vantaggi del testamento olografo (segretezza) con i vantaggi del testamento pubblico (certezza della data e sicura conservazione), motivo per cui è chiamato anche testamento misto. Sostanzialmente il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità . L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Testamenti speciali I testamenti speciali sono previsti dagli artt. 609 e ss c.c.. Sono ammessi solamente in ipotesi particolari, in particolare: malattie contagiose, calamità  pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.); durante un viaggio in nave o aeromobile (artt. 611 e 616 c.c.); in tempo di guerra o mobilitazione da parte di militari o persone a seguito di forze armate (art. 617 c.c.). In queste ipotesi, date le particolari circostanze, sono autorizzati a raccogliere le ultime volontà  anche altri soggetti, quali il comandante, il ministro di culto, il cappellano militare, etc. Sono ipotesi del tutto eccezionali, in cui prevale l'interesse a far sì che il testatore possa anche in quel momento disporre dei propri beni per quando avrà  cessato di vivere. Proprio per le loro caratteriste particolari, tuttavia, terminata la situazione eccezionale, essi perdono efficacia decorsi tre mesi. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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