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    16 giugno 2021

    L’interesse ad agire del creditore...

    Cassazione 16 novembre n. 25862/2020.In tema di azione revocatoria, l’interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, posto che l’interesse è costituito anche dall’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. La Cassazione ha cassato, pertanto, la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell’atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un’ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    08 luglio 2020

    Atto di costituzione di trust finalizzato a...

    Cassazione, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5766, sez. VI – 5. In alcune fattispecie è possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo. È chiaro, infatti, che, allorquando il beneficiario sia unico e ben individuato ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l’operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell’ imposta sulle successioni e le donazioni con aliquota di volta in volta prevista. A diversa conclusione deve, pertanto, pervenirsi quando non sono individuabili i reali beneficiari dell’operazione e non possa escludersi un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    08 luglio 2020

    Rinuncia all’eredita’ ed interesse dei...

    Cassazione, ordinanza 4 marzo 2020, n. 5994, sez. VI – 2 civile. Per l’impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell’art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell’esercizio dell’azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l’idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell’attore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    29 maggio 2017

    Un istituto "insidioso": la fideiussione

    Cosa cambia per il cittadino. Dietro quella che viene semplicemente chiamata "firma a garanzia" si nasconde in realtà  un istituto giuridico di una certa complessità  e dalle conseguenze patrimoniali rilevanti per "chi firma". Si pensi solo a quante volte i genitori firmano a garanzia dei propri figli che necessitano di un mutuo per l'acquisto di un immobile. Apporre la propria firma con troppa leggerezza può però rilevarsi un errore che può costare caro. Cosa si nasconde realmente dietro la fideiussione? Quali sono le conseguenze e gli effetti di questo istituto assai diffuso ma in realtà  poco conosciuto (e anche un po' insidioso)? Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Cos'è la fideiussione? La fideiussione è quel contratto con cui un soggetto (il fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. Sostanzialmente si tratta di un'obbligazione accessoria che il garante assume a sostegno del debito del debitore principale. Per saggiare la sua insidiosità  basti pensare come, ai fini della sua validità , sia sufficiente la forma scritta, non essendo richieste formalità  particolari, con la conseguenza che il soggetto può trovarsi a firmare una garanzia che lo impegna con tutto il suo patrimonio sottovalutando l'esatta consistenza del suo impegno. Effetti della fideiussione. Gli effetti della fideiussione sono molteplici e riguardano il patrimonio del fideiussore e la sua "reputazione" creditizia. La fideiussione, infatti, obbliga il soggetto che ha prestato garanzia all'adempimento in solido con il debitore principale, chiamandolo a rispondere in caso di inadempimento con tutto il suo patrimonio. Per quanto riguarda l'ordine di escussione, la regola generale è che il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente sia al debitore sia al fideiussore. Le parti possono derogarvi convenzionalmente stabilendo il beneficio di escussione, con cui si stabilisce una sorta di "ordine", nel senso che il garante non è tenuto a pagare se non dopo che il creditore abbia escusso il debitore principale. Inoltre sarebbe sbagliato pensare che il rapporto di fideiussione rimanga un rapporto, per così dire, "interno" tra la banca, il garante e il garantito perchè in realtà  il fideiussore viene inserito in Centrale Rischi (banca dati della Banca d'Italia), con tutto ciò che ne consegue in caso di inadempimento, soprattutto in ordine alla segnalazione come cattivo pagatore che può comportare non poche difficoltà  a accedere a nuovi finanziamenti qualora il garante ne avesse bisogno. Cosa succede se il fideiussore è costretto ad adempiere? Il fideiussore, dopo aver adempiuto al posto del debitore principale, può rivalersi su di lui per recuperare integralmente quanto versato al suo posto, anche se ciò può implicare un dispendio di tempo e di costi anche significativi. In particolare, una volta adempiuto, il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale, nel senso che ad esso subentra non solo nel credito ma anche nelle garanzie. La legge gli riconosce un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. che comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore abbia fatto dopo aver denunziato al debitore le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento e se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso legale. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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