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    28 luglio 2020

    Una buona notizia per i contribuenti: e’...

    IL CASO.  Un contribuente ha acquistato acquistato una porzione di un’immobile abitativo usufruendo delle agevolazioni prima casa, con l'impegno di vendere, entro un anno dalla data di acquisto, un’altra porzione di immobile abitativo di cui era proprietario e sulla quale aveva precedentemente fruito della stessa agevolazione. Nell’atto notarile di acquisto agevolato della nuova abitazione gli è stato riconosciuto un credito d'imposta del quale, però, non ha potuto fruire contestualmente al rogito in quanto la suddetta compravendita era soggetta all'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.). Allora, come consentito dalla legge, ha scelto di recuperare questo credito in diminuzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è stato possibile recuperare solo una parte del credito, poichè non vi era sufficiente capienza per poterlo recuperare integralmente.  IL PROBLEMA. Il quesito posto dal contribuente all’Agenzia delle Entrate è se potrà utilizzare il residuo credito di imposta per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l’acquisto di un immobile per la villeggiatura. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate richiama l'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ricordando un suo precedente intervento in cui ha chiarito che il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi: a)  per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;                                   b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;                                                                                                       c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per espressa disposizione normativa il credito di imposta, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi. Per utilizzare il credito d'imposta è indispensabile che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, indicando se intende o no utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere l'espressa richiesta del beneficio con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito. Qualora il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dunque, nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità prescritte dal citato articolo 7. In conclusione l’Agenzia delle Entrate con risposta del 22 luglio 2020 n. 223 ha affrontato il quesito posto dall’istante affermando che il residuo del credito di imposta può essere utilizzato in diminuizione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’atto di acquisto dell’immobile per la villeggiatura. CONSIGLI OPERATIVI. Sicuramente molti di voi si saranno trovati nella stessa situazione del nostro contribuente istante o in altre situazioni simili riguardanti l’utilizzo del credito di imposta per le agevolazioni prima casa. Con questo parere l’Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione favorevole per i contribuenti in linea con la ratio della disciplina del credito di imposta. Al fine, dunque, di poter usufruire completamente di tutte le agevolazioni previste dalla legge è opportuno concordare per tempo le operazioni negoziali con il vostro notaio di fiducia che vi curerà, oltre agli aspetti civilistici, anche quelli fiscali.  Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    06 giugno 2019

    Credito d'imposta “prima casa” e credito...

    Credito d'imposta “prima casa” e credito d'imposta da contratto preliminare. LA FATTISPECIE. Un soggetto privato vende il proprio appartamento acquistato a suo tempo beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Ora è in procinto di acquistare una nuova abitazione, avendo già formalizzato un contratto preliminare regolarmente registrato e versando la relativa caparra. LA DOMANDA. E’ possibile recuperare, in qualche modo, sia quanto a suo tempo il soggetto ha versato all’Agenzia delle Entrate per l’acquisto della precedente abitazione, nonché quanto di recente versato a titolo di imposta di registro per la caparra? LA RISPOSTA. L'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevede che all'imposta principale dovuta per la registrazione degli atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro possa essere imputata l'imposta pagata in sede di registrazione del contratto preliminare per la caparra confirmatoria ivi prevista (pari allo 0,50% dell’importo della caparra). Inoltre, l’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attribuisce un credito d’imposta al contribuente che provveda ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, un'altra casa di abitazione per la quale sussistano i presupposti per invocare nuovamente le dette agevolazioni. Il credito d’imposta in questione si origina con l’acquisto della nuova abitazione; il relativo importo è pari al minor importo tra quanto pagato a titolo di imposta di registro o di IVA all’epoca dell’acquisto della precedente abitazione (ora alienata) e quanto dovuto per le medesime imposte in occasione del nuovo acquisto. Tra le varie ipotesi, detto credito può essere utilizzato in diminuzione della sola imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto (laddove il riacquisto fosse soggetto ad IVA, infatti, non sarebbe consentito utilizzare detto credito in diminuzione dell’IVA da versare). Venendo al quesito, dopo aver imputato all’imposta di registro dovuta in conseguenza del nuovo acquisto immobiliare quanto versato dal soggetto in sede di registrazione del contratto preliminare per la caparra confirmatoria ivi prevista, è possibile, altresì, portare in diminuzione della residua imposta di registro il credito d’imposta maturato ai sensi del citato art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015, par. 4.9., poi, laddove il credito d’imposta venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell’imposta di registro del nuovo acquisto, il credito residuo potrà unicamente essere portato in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24. Esemplificando, posto che in occasione del perfezionamento del contratto preliminare sia stata corrisposta una caparra di euro 30.000,00 ed in sede di registrazione del contratto medesimo, oltre all’imposta fissa di registro pari ad euro 200,00, sia stata corrisposta un’imposta di registro pari ad euro 150,00 (pari allo 0,50%); posto, altresì che l’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto sia pari ad euro 1.000,00, è possibile imputare, a detta ultima imposta, i 150,00 euro già versati in relazione alla caparra, residuando, per il nuovo acquisto, un’imposta di registro pari ad euro 850,00; ipotizzando, poi, che all’epoca dell’acquisto della precedente abitazione fosse stata corrisposta un imposta di registro (od un’IVA) pari ad euro 3.000,00 e dato che, come già detto, l’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto è pari ad euro 1.000,00, con la stipulazione dell’atto notarile relativo al nuovo acquisto, si origina un credito d’imposta pari ad euro 1.000,00. Orbene, è possibile utilizzare detto credito portandolo in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto che, tuttavia, abbiamo visto essere di importo inferiore, in quanto restano solo 850,00 euro da versare all’Erario. Ne deriva che il residuo credito d’imposta, pari ad euro 150,00, potrà essere portato in compensazione dal privato con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come precisato nell’indicata Circolare. Alessandro Angelone Italiano, Notaio a Milano  e Socio di Associazione SuperPartes   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes    Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2017

    Quante volte posso godere del credito di imposta...

    Corte di Cassazione, sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016 Nella vita di tutti i giorni può accadere che un soggetto, che abbia acquistato un immobile avvalendosi dei benefici prima casa, sia costretto poi a rivenderlo per ragioni personali o familiari. Come noto, in tali ipotesi non decade dalle agevolazioni se riacquista un altro immobile non di lusso nel termine di un anno dalla vendita del precedente. Ma cosa succede se è costretto nuovamente a vendere il bene e riacquistarne un altro? Può il contribuente godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte? Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con cui si accertava che i contribuenti avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986. In particolare, si contestava loro di aver portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile sempre da destinare a propria abitazione, acquistato in seguito alla vendita del secondo immobile. Le ragioni giuridiche Nel ritenere infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per fare il punto in tema di agevolazioni prima casa nell'ipotesi di plurimi e successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili. D'altronde, nota la Corte, il legislatore non ha posto nessuna limitazione alla possibilità  di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, consentendo all'acquirente di neutralizzare l'imposta assolta nella precedente operazione. Già  in passato la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che "il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità  abitativa correlata". Questo significa, in altre parole, che il contribuente, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso, riacquisto entro un anno ed effettivo trasferimento della residenza), può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte fino a concorrenza dell'intera somma. D'altronde lo spirito della norma è proprio quello di incentivare l'acquisto della prima casa, riconoscendo al beneficiario delle agevolazioni di avvalersi più volte sempre del medesimo credito d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo rivendere l'immobile acquistato e acquistarne un altro per ragioni personali o familiari. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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