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    09 dicembre 2016

    È valido il regolamento condominiale predisposto...

    La questione risolta in questi giorni dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23128 del 14 novembre 2016, attiene alla validità  e all'obbligatorietà  del regolamento condominiale predisposto successivamente all'acquisto, per il quale però l'acquirente ha dato mandato, con specifica clausola nell'atto di compravendita, al costruttore di predisporlo e depositarlo presso il notaio. La vicenda da cui ha preso le mosse la decisione atteneva alla presunta violazione del regolamento condominiale da parte del convenuto, il quale aveva posizionato delle fioriere sul terrazzo che ostruivano l'altrui visuale. Il convenuto, però, a fronte della richiesta di rimozione sosteneva la non obbligatorietà  nei suoi confronti e la natura non contrattuale del regolamento condominiale, in quanto, appunto, successivo al suo acquisto. La Corte di Cassazione ha però facilmente evidenziato come l'acquirente, con specifica clausola inserita nell'atto di compravendita, avesse conferito procura speciale alla società  costruttrice per predisporre il regolamento condominiale. In tali casi opera, infatti, l'art. 1388 c.c. (Contratto concluso dal rappresentante), ai sensi del quale il contratto concluso dal rappresentante (costruttore) in nome e nell'interesse del rappresentato (acquirente), se nei limiti delle facoltà  conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. Da ciò deriva che il regolamento condominiale, anche se successivo alla data del rogito di acquisto del convenuto, risulta ugualmente obbligatorio e opponibile all'acquirente, in quanto predisposto dall'originario costruttore su suo specifico incarico contrattuale. Ciò premesso, occorre verificare che il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà  conferitegli. La Corte sul punto evidenzia come il divieto di posizionare fioriere mobili rientrasse nella materia affidata al regolamento che sarebbe stato predisposto dal costruttore, visto che nella clausola contrattuale, era specificato che il regolamento condominiale avrebbe potuto prevedere "("¦) limitazioni imposte alle destinazioni delle porzioni immobiliari di proprietà  immobiliari ("¦)". Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto valido il regolamento condominiale e obbligatorio il suo rispetto da parte del convenuto, a prescindere dall'assenza di esso al momento dell'acquisto dell'immobile.

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