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    07 settembre 2017

    E se il condizionatore occupa troppo spazio?

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza n. 17400 del 13 luglio 2017 Cosa cambia per il cittadino I rapporti con il vicinato, si sa, soprattutto nei condomini, non sono sempre facili e un argomento che spesso e volentieri crea attriti è proprio quello dei condizionatori. Cosa succede, infatti, se il vicino installa un condizionatore dalle dimensioni generose senza tener conto che lo spazio rimanente sarebbe troppo piccolo nel caso in cui anche gli altri volessero fare lo stesso? La Corte di Cassazione recentemente ha concluso per l'illegittimità  di un simile comportamento quando ad essere occupato è uno spazio sproporzionato rispetto al rimanente (nel caso si specie il 60% dello spazio comune disponibile) che impedisce in tal modo agli altri condomini di farne pari uso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Alcuni condomini venivano condannati su domanda proposta dal Condominio alla rimozione dell'apparecchiatura esterna dell'impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione coglie l'occasione per stabilire che, in tema di condominio, "ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità , purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini" A tal uopo, ricorda la Corte, il disposto di cui all'articolo 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune venga sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione; il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione osserva come nel caso di specie il giudice dell'Appello abbia correttamente confermato la decisione di primo grado, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti occupava ben il 60% in superficie disponibile. Si tratterebbe, quindi, di un'installazione illegittima, dove l'illegittimità  deriverebbe dal fatto che la presenza di un apparecchio con queste caratteristiche impedisce l'installazione di un analogo macchinario anche agli altri condomini del piano e pertanto integra una lesione di un loro diritto in mancanza di un espresso consenso o di un comportamento inerte in tal senso. Sul punto la Corte, infatti, ha anche escluso che possa richiamarsi la giurisprudenza sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio data la stabilità  dell'installazione. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    18 maggio 2017

    Uso dell'immagine altrui: è sempre revocabile il...

    Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza n. 1748 del 29 gennaio 2016 Cosa cambia per il cittadino. Nell'epoca in cui la condivisione e la diffusione di immagini, anche personali, è sempre più frequente anche grazie al dilagare di svariati social media, occorre fare il punto su quali siano i diritti del soggetto fotografato, soprattutto nel caso in cui quest'ultimo non abbia piacere all'utilizzo della propria immagine. Lo spunto è offerto da un'interessante sentenza di Cassazione che ha visto protagonisti un'attrice e una nota società  italiana di caffè. E' revocabile il consenso all'uso della propria immagine anche quando rilasciato per contratto e dietro corrispettivo? Può il soggetto cambiare idea? Fino a che punto si spinge la tutela della vita privata? Queste e molte altre le domande a cui ha dato risposta la Cassazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La società  Alfa s.p.a. utilizzava l'immagine di un'attrice per fini pubblicitari, in virtù di un contratto stipulato nel 2000 tra quest'ultima e una società  austriaca che si era riservata la facoltà  di cessione dell'immagine anche a terzi. A tale utilizzo si opponeva l'attrice, ritenendolo abusivo dal momento che, qualche anno dopo, il contratto con la società  austriaca era stato risolto e con l'occasione l'attrice aveva anche revocato il consenso alla diffusione della propria immagine. Le ragioni giuridiche. In questo caso, e nei casi simili, la questione giuridica di fondo attiene alla divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato, la quale può considerarsi lecita solamente quando risponde a esigenze di pubblica informazione e non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari. La norme di riferimento vanno rinvenute nell'art. 10 c.c. (abuso dell'immagine altrui), negli artt. 96 e 97 della L. n. 633/41 sul diritto d'autore ed anche nell'art. 8 CEDU che tutela la vita privata da intendersi come nozione ampia che comprende l'integrità  fisica e morale della persona e può includere diversi aspetti dell'identità  di un individuo, come il nome o elementi che si riferiscono al diritto all'immagine. Secondo la giurisprudenza, quindi, tale nozione ricomprende tutte le informazioni personali che un individuo può legittimamente aspettarsi non vengano pubblicate senza il suo consenso, ivi inclusa la sua immagine. Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, appare evidente come la pubblicazione di un'immagine non possa essere effettuata senza il consenso della persona immortalata nella foto. In particolare, tale consenso viene qualificato dalla giurisprudenza come un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto l'esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso.  Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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