• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    15 ottobre 2020

    Criteri per la formazione delle porzioni in sede...

    Cassazione, ordinanza del 25 agosto 2020 n. 17723. In sede di divisione giudiziale della comunione, occorre formare porzioni concrete comprensive di beni immobili, mobili e crediti di eguale natura e qualità, in misura proporzionale all’entità di ciascuna quota, di modo che rimanga inalterata la proporzione fra i valori delle corrispondenti quote ideali di comproprietà che possono ben essere disomogenee, in quanto il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non si realizza attraverso il frazionamento delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma attraverso la proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    14 luglio 2020

    Coniugi in comunione legale e società di persone

    Cassazione, ordinanza 27 aprile 2020, n. 8222, sez. I civile. Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l’obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. Nel caso in questione la Suprema Corte ha ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa all’accertamento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    04 dicembre 2017

    La comunione legale e il cd. rifiuto del...

    Ai sensi dell’art.159 c.c. il regime patrimoniale legale della famiglia, in...

    Scopri di più
  • News

    25 settembre 2017

    La societa' semplice come regime societario...

    Si ammette la gestione del mero godimento anche in forma diversa dalla comunione. La società semplice non è più soltanto il regime residuale per l'esercizio di attività economiche collettive non commerciali, ma anche un regime facoltativo del godimento collettivo. La affermazione della legittimità della costituzione di società  semplici di mero godimento passa necessariamente attraverso una preliminare disamina delle norme cardine in materia e della evoluzione, più o meno esplicitamente formalizzata, dello stesso paradigma funzionale della società . Il concetto di società si è venuto a modificare nel corso degli anni a seguito degli interventi del legislatore in materia, pur non essendo state modificate le norme originarie che fissano le definizioni. E' opportuno, a tal fine, partire da tre norme del codice civile, e precisamente: l'articolo 2247, che contiene la nozione del contratto di società  e sancisce che per esservi società  vi deve essere «l'esercizio in comune di una attività  economica allo scopo di divederne gli utili». l'articolo 2248, che stabilisce che «la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme» che il codice civile dedica alla comunione (e, cioè, gli articoli 1100 e s.s.); l'articolo 2249, che prevede che, quando si intende esercitare una attività  commerciale, occorre utilizzare la forma societaria almeno della società in nome collettivo, mentre, se si intende esercitare una attività  "diversa" da quella commerciale, si può utilizzare la società  semplice. Questo è l'impianto normativo originario e mai formalmente finora modificato: le norme restano scritte come appena riportate. Occorre, tuttavia, fare riferimento a quegli interventi del legislatore che, nel corso degli anni, hanno man mano modificato il concetto stesso di società. Andando in ordine cronologico: la legge n. 377/1976 ha introdotto la società consortile, che è per definizione una società  che opera per favorire l'attività  delle imprese consorziate e non per conseguire lucro (articolo 2615-ter c.c.), e comporta che il fine di "divisione degli utili" non è più un elemento caratteristico indefettibile della società; la legge n. 88/1993 ha consentito la costituzione di società in forma unipersonale per la società a responsabilità limitata e ha comportato che per l'esistenza di una società  non occorra più necessariamente l'esercizio "in comune", così come il d.lgs. n. 6/2003 ha esteso anche alla societa' per azioni la possibilita' dell'atto costitutivo unilaterale. Per l'effetto delle norme appena riportate, si ha da tempo per legge <> anche senza il perseguimento del fine della divisione degli utili tra i soci; in altri termini, perché si abbia una societa' è sufficiente anche una sola persona fisica che eserciti attivita' economica e il fine di divisione degli utili non e' piu' elemento caratteristico della societa'. Fatta questa doverosa premessa, ci sono alcuni nodi da sciogliere per giungere a superare gli (apparenti) ostacoli al riconoscimento della costituzione della societa' semplice di "mero godimento". Tre appaiono le sostanziali problematiche: che cosa significa «attività  economica» - articolo 2247 c.c., che cosa significa «scopo» di «solo godimento» - articolo 2248 c.c, in cosa consiste l'attività  economica «diversa» da quella commerciale indicata nell'articolo 2249 c.c. Se tradizionalmente si qualificava come attivita' "economica" ogni attivita' che fosse produttiva, attualmente il requisito della economicità , per effetto dell'evoluzione legislativa, va piu' correttamente inteso non piu' unicamente come attività  che immette sul mercato beni e servizi, bensì piu' genericamente come attivita' diretta al conseguimento di un utile anche in assenza di una organizzazione. Ne è derivato che la societa' sia diventata lo strumento idoneo sia per l'attività  produttiva tradizionalmente intesa, sia per l'attivita' di godimento[1]. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità , individua nella comunione una attività  svolta soltanto funzionale alla conservazione statica del bene comune ai membri, al fine di assicurarne il godimento da parte dei comproprietari. Nella comunione è il bene comune che forma l'oggetto del godimento  – godimento che rappresenta il fine della comunione, mentre nella società  il godimento è soltanto il mezzo per esercitare l'attività  di impresa.[2] Un argomento determinante ai fini del riconoscimento della legittimita' della societa' semplice di mero godimento si è inoltre ricavato dalla reiterazione di provvedimenti normativi fiscali volti a favorire la trasformazione di societa' di mera gestione di beni in societa' semplici. A partire dalla legge n. 449/97, il legislatore fiscale ha, infatti, negli anni costantemente dettato, e tuttora[3] detta, agevolazioni in favore delle societa' di mero godimento che si trasformano in societa' semplici: la agevolazione di un'operazione significa dare per presupposto la ammissibilità  dell'operazione stessa, cioè, qui dello svolgimento dell'attivita' di gestione statica dei beni nella forma della societa' semplice. La norma si riferisce a societa' diverse dalla societa' semplice che abbiano per oggetto principale o addirittura esclusivo la mera gestione di beni immobili non strumentali e che si trasformano in societa' semplice. La legge agevola e, quindi, ammette testualmente la trasformazione che avvenga entro un limitato periodo di tempo. Il punto è: si puo' dedurre da tale constatazione le legittimità  anche della costituzione ex novo della societa' semplice di mero godimento? Alla luce della previsione di legge della fattispecie della "trasformazione" non appaiono, tuttavia, ragioni in punto di diritto per escludere la liceità , accanto alla "trasformazione in" societa' semplice di mero godimento, della "costituzione ex novo" di una societa' semplice di mero godimento. Cio' che viene consentito dalla legge in sede di trasformazione deve ritenersi consentito anche in sede di costituzione ex novo. Per le considerazioni fin qui svolte, si puo' ricavare che: si ha attivita' commerciale quando c'è esercizio con modalita' complesse che presuppongano utilizzo e coordinamento di mezzi di produzione e quando si affianca l'attivita' di godimento con la prestazione di servizi: qui siamo fuori dall'ambito di utilizzo della societa' semplice; si ha attivita' non commerciale quando non c'è coordinamento di mezzi di produzione e in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale ed erogazione di servizi accessori: cio' avviene quando una societa' è proprietaria di beni immobili (uno o piu') che destina alla locazione stabile e i singoli soci non utilizzano direttamente i beni sociali; si ha, poi, una mera comunione di godimento, quando, in vece, i comproprietari utilizzano personalmente i beni comuni, anche disponendone per la propria rispettiva quota[4]. Il riconoscimento della legittimita' delle societa' semplici di gestione immobiliare sollecita ad interrogarsi, altresì, sulla possibilita' di societa' semplici aventi ad oggetto la gestione di beni mobili e, specificamente, di partecipazioni sociali, attraverso societa' semplici holding. In questo ultimo ambito, tuttavia, la linea di demarcazione tra una attivita' di mera gestione di partecipazioni ed attivita' commerciale appare estremamente sottile ed impone una attenta riflessione. Notaio Rubina De Stefano [1] Vedi: Tribunale di Roma  – Sezione specializzata imprese – Decreto del dì 8 novembre 2016 [2] Vedi: Cassazione n. 6361/2004; Tribunale di Mantova 3 marzo 2008; Tribunale di varese 31 marzo 2010 [3] Cfr., da ultimo, l'art. 1/565 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha prorogato al 30 settembre 2017 le disposizioni di cui alla Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016) - L'art. 1, comma 115, prevede che <

    Scopri di più
  • News

    20 aprile 2017

    Bene costruito su terreno comune: di chi è la...

    Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza interlocutoria n. 9316 dell'11 aprile 2017 Cosa cambia per il cittadino. Qual è il regime proprietario della costruzione realizzata da solo uno dei comproprietari sul terreno comune? E' di tutti i comproprietari o rimane di proprietà  esclusiva di chi l'ha costruito? Sul punto esiste oggi un significativo contrasto giurisprudenziale, che tra l'altro investe un tema molto delicato come quello della circolazione della proprietà  immobiliare. Per queste ragioni la Seconda Sezione di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Tizio conveniva in giudizio la società  Alfa, affermando di essere comproprietario indiviso con lei di un terreno e proponeva domanda di scioglimento della comunione di tutti i beni realizzati nel sottosuolo, con conseguente attribuzione delle quote di spettanza di ciascuno previa individuazione degli eventuali conguagli. A fronte della richiesta, la società  Alfa chiedeva il non luogo a provvedere sulla divisione, stante l'intervenuto accordo tra le parti e, in ogni caso, l'attribuzione in proprietà  esclusiva a lei delle porzioni interrare e seminterrate costruite ex novo perché non costituenti parti comuni. Le ragioni giuridiche. La Corte di Cassazione, nell'evidenziare l'opportunità  di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ripercorre i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali ad oggi esistenti. Il primo orientamento ritiene che, in base al principio dell'accessione previsto dall'art. 934 c.c. la costruzione realizzata su suolo comune debba anch'essa essere considerata di proprietà  comune, a meno che non vi sia un diverso accordo necessariamente scritto (ab substantiam) tra le parti in tal senso. Da ciò deriva che per aversi l'attribuzione in proprietà  esclusiva dei singoli piani non sono sufficienti né il possesso esclusivo, né il relativo accordo verbale e né, infine, il proporzionale diverso contributo alle spese. Il secondo orientamento, più recente, al contrario, afferma che la disciplina dell'art. 934 c.c. si applichi solamente nella diversa ipotesi in cui la costruzione venga eretta su un terreno altrui. Quando, invece, si tratta di un terreno comune, la disciplina a cui occorre volgere le sguardo è quella prevista in materia di comunione. Da ciò deriva che la nuova opera diviene proprietà  comune solamente se realizzata nel rispetto dei limiti del comproprietario all'uso delle parti comuni (artt. 1102 e ss c.c.). Al contrario se l'opera è realizzata abusivamente, essa non può considerarsi bene condominiale per accessione, rimanendo di proprietà  esclusiva del comproprietario che l'ha costruita. La Corte di Cassazione, in questa sentenza, non sembra condividere quest'ultimo orientamento, soprattutto alla luce della considerazione che esso porterebbe alla quantomeno discutibile conclusione per cui l'edificazione su area comune da parte del singolo in violazione di norme di legge gli consentirebbe il beneficio della proprietà  esclusiva della costruzione (tra l'altro difficilmente inquadrabile in uno dei modi di acquisto della proprietà  ex 922 c.c.). Alla luce, quindi, della presenza di un siffatto contrasto giurisprudenziale, che impatta tra l'altro su un argomento assai rilevante come quello della circolazione della proprietà  immobiliare, la Corte di Cassazione ha deciso di rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

    Scopri di più