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    19 luglio 2017

    È ammissibile il preliminare di vendita di cosa...

    Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 5176 del 9 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino Il Tribunale di Milano si è espresso in senso positivo in ordine all'ammissibilità  del preliminare di vendita di cose altrui avente ad oggetto le quote di una s.r.l., non ritenendo condivisibile il diverso orientamento che ne negava l'ammissibilità , sul presupposto per cui la partecipazione in s.r.l. non sarebbe una "cosa" ma un fascio di diritti e come tale non suscettibile di formare oggetto di tale tipologia di contratto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizio aveva ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il 15% del capitale sociale di una s.r.l., in cui i promittenti venditori dichiaravano che le quote erano di loro piena ed esclusiva proprietà . Successivamente, però, Tizio veniva a conoscenza che i promittenti venditori non erano proprietari delle suddette quote, ma ciascuno socio di altra società  a sua volta titolare di partecipazioni nella s.r.l. in questione. Alla luce di ciò, Tizio chiedeva la nullità  del contratto per impossibilità  dell'oggetto e la restituzione di quanto già  versato, nonché il risarcimento del danno ex 1338 c.c. nei confronti dei venditori ben consapevoli, a suo modo di vedere, del vizio del contratto. Le ragioni giuridiche Il Tribunale, dopo aver qualificato l'operazione come preliminare di vendita di cosa altrui, ne ha affermato l'ammissibilità , sostenendo che tale tipologia di contratto ben può avere ad oggetto quote sociali, come già  affermato in precedenza dallo stesso Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa. Non ha, infatti, ritenuto degna di pregio giuridico l'affermazione di parte attrice secondo cui "si può "vendere la cosa altrui", ma la partecipazione in una società  non sarebbe una "cosa" ma un fascio di diritti (non di natura reale) che conferisce uno status, quello di socio. La giurisprudenza maggioritaria, già  da tempo, ha, infatti, riconosciuto alla quota sociale natura di "bene immateriale equiparato ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro", con la conseguente applicabilità  alla stessa del regime giuridico concernente i beni mobili e, in particolare, della disciplina delle situazioni soggettive reali. Tale impostazione è stata, peraltro, confermata dal legislatore della riforma del 2003, il quale da un lato ha modificando l'art. 2741 c.c., consentendo l'espropriazione della partecipazione in s.r.l. e dall'altro ha introdotto l'art. 2471 bis c.c., prevedendo espressamente che essa possa formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, il Tribunale di Milano ha concluso per escludere l'invocata nullità  per impossibilità dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 comma 2 c.c. e 1346 c.c., dovendosi invece ritenere che tale tipologia di contratto sia perfettamente ammissibile e valida sino ad eventuale risoluzione si sensi dell'art.1479 c.c.. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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