11 maggio 2017
Assegno divorzile: addio al parametro del tenore...
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 10 maggio 2017, n. 11504
Cosa cambia per il cittadino
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ritenuto che il parametro del "tenore di vita matrimoniale", non sia più condizionante e decisivo sul giudizio del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e sulla sua quantificazione. Il collegio ha sostenuto che, dopo 27 anni[1], alla luce del cambiamento dei rapporti familiari e della concezione del matrimonio, l'indirizzo giurisprudenziale non sia più attuale. Il giudice del divorzio dovrà invece utilizzare il criterio della autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", verificando se, l'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio, si trovi in mancanza di mezzi adeguati o, comunque, non abbia la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso. L'indipendenza economica sarà desunta da una serie di indici come il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o beni patrimoniali mobiliari o immobiliari, la capacità effettiva di trovare un lavoro, la disponibilità di un'abitazione ecc. Peraltro, spetterà al richiedente provare di non essere autosufficiente, salvo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Come giustamente osserva il dott. Nicola Forte, il CTU (consulenza tecnica d'ufficio), dovrà prestare molta attenzione nella ricostruzione dell'effettiva consistenza patrimoniale e reddituale dell'ex coniuge richiedente. Questi potrebbe porre in essere atti simulatori, come ad esempio l'assunzione di un debito o una riduzione di compensi dovuti alla carica di amministratore nella società di famiglia, allo scopo di vedersi accordare il diritto all'assegno.
Soltanto all'esito positivo della verifica circa l'esistenza di questi presupposti, il giudice, sempre alla stregua dei criteri anzidetti, dovrà procedere al quantum debeatur, determinando una somma che permetta all'ex coniuge di vivere dignitosamente, senza considerare il tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. E' qui la linea di confine tra solidarietà economica ed illegittimo arricchimento.
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Il fatto
La ex moglie di un ex ministro ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, per avere la Corte milanese negato il suo diritto ad un assegno divorzile che le permettesse di conservare l'alto tenore di vita matrimoniale.
Ragioni giuridiche
La Suprema Corte, nel salutare questo criterio vetusto, argomenta che la formazione della famiglia nasce da una scelta libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto che consiste nell'esonero definitivo da ogni obbligo, salvo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi. In poche parole: troppo comodo ritornare single sotto ogni aspetto, tranne che per il tenore di vita economico. Peraltro, osserva la Cassazione, l'effetto di trascinare a tempo indeterminato il gli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, possono intralciare la serenità di un nuovo rapporto familiare.
Che non ci saranno più litigi come non mi va bene che fai fare ancora la vita da signore/a al tuo/a ex marito/moglie!"?
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Dott. ssa Eleonora Baglivo
[1] Sent. SSUU nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990