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    02 marzo 2017

    La nullità  della donazione di beni altrui è...

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza n. 144 del 5 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino La donazione dispositiva di un bene altrui, ancorchè non espressamente disciplinata, è viziata da nullità  rilevabile d'ufficio, alla luce della complessiva disciplina dell'istituto della donazione e, in particolare, dell'articolo 771 cod. civ. In altri termini, l'inesistenza dell'originaria proprietà  del donante, causa la nullità  della donazione, la quale, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, ossia senza la necessità  che sia oggetto specifico di domanda o eccezione delle parti. Si pensi ai casi in cui una madre doni al proprio figlio una quota di eredità  non ancora divisa tra i coeredi, oppure un immobile per il quale è intervenuto un contratto preliminare di vendita ma non il contratto definitivo, che è quello che effettivamente trasferisce la proprietà : in entrambi i casi ci troviamo di fronte ad un donante che non ha la proprietà  del bene che ha donato. Il legittimo proprietario (o comproprietario) della cosa donata, che agisce contro il beneficiario dell'atto traslativo, non sollevando tuttavia il vizio di nullità  per donazione di cosa altrui, può tirare un sospiro di sollievo perchè, il suo diritto, può esser fatto valere d'ufficio dal giudice. Occorre aggiungere che, tuttavia, le SSUU nella pronuncia leading case del 2013[1] (la quale, come vedremo di seguito, motiva la nullità  della donazione di beni altrui con diversa argomentazione), hanno suggerito un modo per salvare almeno l'effetto obbligatorio della donazione. Se il donante e il donatario, dichiarano nel contratto di essere consapevoli che il bene oggetto del gesto di liberalità  è di proprietà  di un terzo, la donazione, pur non essendo valida a trasferire la proprietà , vincola il donante a cedere la titolarità  del bene una volta che questo ultimo entri nel suo patrimonio. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Più soggetti agivano contro Caia, comproprietaria di una parte dell'estensione di un fondo edificatorio, lamentando che avesse occupato una larga fascia del terreno rimasto in comunione realizzando una rampa di accesso per autoveicoli. Chiedevano la condanna alla demolizione dell'opera realizzata sul bene in comunione, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. La Corte D'Appello di Bari rilevava l'inesistenza della proprietà  di Caia perchè suo padre, che le aveva donato il terreno, non era a sua volta proprietario. La Cassazione conferma la pronuncia dell'appello, precisando come la nullità  della donazione di un bene altrui sia un vizio rilevabile d'ufficio. Ragioni giuridiche La nullità  dell'atto traslativo di donazione su beni altrui è rilevabile d'ufficio, attesa la disciplina complessiva di tale istituto, con particolare riferimento nell'art. 771 c.c. La sentenza in commento sembra così allinearsi a quella giurisprudenza che argomenta la nullità  in questione attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 771 c.c., che rende invalida la donazione di beni futuri. Il divieto di donare beni altrui, sarebbe assimilabile a quello di donare beni futuri perchè, in entrambe le ipotesi, trattasi di atti perfezionati prima che il loro oggetto entri nel patrimonio giuridico del donante. La ratio sarebbe dunque quella di porre un freno al fenomeno di prodigalità , e di limitare l'impoverimento del donante ai soli beni esistenti al momento dell'atto di liberalità , nonchè quella di salvaguardare la proprietà  di terzi. Altro indirizzo giurisprudenziale è quello inaugurato dalla pronuncia sopra menzionata delle SSUU, secondo cui la nullità  della donazione della cosa altrui non deriva dal divieto di cui all'art 771 c.c., ma dal difetto di causa del contratto, e dall'incompatibilità  con la sua struttura e funzione: l'animus donandi è spontaneo e libero, non può dipendere da condizioni non conosciute e non può far assumere al donante l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene del terzo. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo [1] Cass. Civ., S.U., 15/03/2016, n. 5068

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