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    29 marzo 2017

    Tavola rotonda su Affidamento Fiduciario e Trust

    Si è tenuta a Roma la "Tavola rotonda su Affidamento Fiduciario e Trust" organizzata da Ubs.Relatori il notaio Paolo Broccoli di FBF Notai Associati e fondatore dell'associazione di cultura giuridica SuperPartes, e il notaio Massimo Saraceno. Alla Tavola Rotonda hanno partecipato molti professionisti dei più importanti studi legali e Commerciali della capitale.Il progetto Superpartes è stato particolarmente apprezzato.

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    21 gennaio 2017

    La legge disciplina, seppur parzialmente, il...

    Cosa cambia per il cittadino La legge 112/16, meglio nota come Legge dopo di noi, ha formalmente previsto il contratto di affidamento fiduciario. Seppur disciplinato solo parzialmente, il nuovo istituto oggi appare definitivamente ammesso dall'ordinamento, passando dalla mera elaborazione dottrinale al riconoscimento ufficiale effettuato dal diritto positivo. In tal modo viene offerto al cittadino un nuovo strumento giuridico, dai molti vantaggi, di cui potersi avvalere per la cura dei propri interessi. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Disciplina A prevedere il "nuovo istituto" (la fiducia, in realtà , era già  presente nel diritto romano ma con connotati diversi) è la Legge 112/16, in particolare agli artt. 1 e 6. Se ne occupa, per vero, in relazione alle agevolazioni fiscali per chi intenda destinare beni al raggiungimento delle finalità  della legge stessa, che ricordiamo essere quelle di tutela dei soggetti con disabilità  grave. Ma in disparte le agevolazioni fiscali, già  esaminate, in questa sede preme offrire una breve ricostruzione di quelli che sono i tratti essenziali del contratto di affidamento fiduciario. Struttura Come premessa, vale la pena sottolineare che, nel momento in cui la legge parla di "contratto di affidamento fiduciario" sembra richiedere la bilateralità  dello stesso, escludendo per converso gli atti unilaterali. Per quanto attiene alla struttura del contratto, un soggetto (affidante) affida una parte del proprio patrimonio ad un altro soggetto (affidatario) affinchè quest'ultimo attui il trasferimento dello stesso a favore dei beneficiari indicati dall'affidante, al verificarsi di determinate condizioni.La presenza dei beneficiari al contratto originario, tuttavia, è facoltativa. Può essere nominato un guardiano come nel trust, detto anche protector, con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del programma. Oggetto La Legge Dopo di noi fa riferimento solamente ai fondi speciali, tuttavia non si vedono ragioni ostative all'ammissibilità  di beni immobili, mobili o quote societarie. La Legge Dopo di noi disciplina, infatti, solo un'applicazione particolare del nuovo istituto per specifiche finalità . Forma È opportuna la forma scritta e nel caso in cui si voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 112/16 sarà  necessaria la forma dell'atto pubblico. In ogni caso, essendo necessari anche tutta una serie di requisiti contenutistici (art. 6), è fortemente consigliato ricorrere all'ausilio di un Notaio nella redazione dell'atto. Ambito di applicazione L'ambito di applicazione dell'affidamento fiduciario non si limita alle ipotesi previste dalla Legge Dopo di noi, ma si estende a molte altre fattispecie, da quelle successorie a quelle familiari fino aquelle commerciali. Differenze ed Analogie con il Trust Secondo un'interpretazione[1], lo strumento potrebbe differenziarsi dal trust per il fatto che i beneficiari dell'affidamento, anche se determinati, non avrebbero un dirittoal patrimonio alla cessazione del programma, in quanto il contratto potrebbe prevedere la facoltà  per l'affidante o il protector di modificare programma o beneficiari, in questo differenziandosi dal Trust che spesso prevede limitazioni al riguardo. In realtà  la tesi può essere oggetto di revisione critica, come la stessa opinione ammette, almeno tutte le volte in cui i poteri residui in capo all'affidante siano tali da non far ritenere realizzata la fiducia ed il conseguente spossessamento, fondamentale a sostenere il programma dell'affidamento fiduciario. Perciò eventuali poteri dell'affidante di incidere su programma o beneficiariandrebbero ancorati ad eventi obiettivi che prescindano dalla mera volontà  dell'affidante, potendosi, in caso contrario, dubitare della causa dell'affidamento. Discussa è la segregazione patrimoniale del bene vincolato in affidamento fiduciario, alcuni la ritengono ammissibile solo tramite il ricorso al 2645 ter c.c. o alla società  fiduciaria, altri invece la ritengono ammissibile secondo una lettura evolutiva dell'articolo 2740 c.c., in ogni caso è evidente la differenza rispetto al trust dove la segregazione trova fonte nella natura stessa dell'istituto come riconosciuto dalla Convenzione dell' Aja. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ [1] F. Pene Vidari, Contratto di affidamento fiduciario, patrimonio e passaggio generazionale, in www.federnotizie.it/contratto-di-affidamento-fiduciario-patrimonio-e-passaggio-generazionale

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