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    13 novembre 2019

    Dichiarazione di successione integrativa: un caso...

    PRINCIPIO. L’Agenzia della Entrate con la risposta n. 471/2019 ad un interpello è chiarissima: nella dichiarazione di successione devono essere ricompresi nel quadro B1 tutti gli immobili presenti nell’asse ereditario con autoliquidazione delle imposte catastali ed ipotecarie. Ciò vale anche nel caso in cui essi debbano essere venduti dall’esecutore testamentario per poi attribuire, a titolo di legato, la somma di denaro ricavata ai beneficiari delle disposizioni testamentarie. Obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione è, in tale ipotesi, l’esecutore testamentario. IL CASO. Una signora disponeva con testamento pubblico delle sue sostanze ereditarie prevedendo legati obbligatori in favore dei beneficiari indicati aventi ad oggetto somme di denaro su conti correnti bancari ed il ricavato della vendita di beni immobili di sua proprietà. L’esecuzione delle disposizioni viene affidata ad esecutori testamentari. LA TESI DEL CONTRIBUENTE. Il contribuente sostiene che non vadano indicati nella dichiarazione di successione i beni immobili e che non si debbano pagare le imposte catastali ed ipotecarie perché oggetto dei legati sono diritti di credito e non i diritti reali sugli immobili stessi. LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. I beni immobili fanno parte dell’asse ereditario e l’esecutore testamentario è obbligato ad indicarli nella dichiarazione di successione ed a pagare l’imposta di successione. Le disposizioni in oggetto configurano legati di somme di denaro che produrranno i loro effetti a seguito delle vendite immobiliari da parte degli esecutori testamentari. Una volta che, a seguito delle vendite, i diritti di credito dei legatari avranno acquisito il carattere dell’esigibilità e della liquidità, gli esecutori testamentari o i legatari dovranno procedere ad una dichiarazione integrativa indicando il ricavato dalle vendite. L’imposta di successione sarà riliquidata ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Dlgs n. 346 del 31.10.1990. Avv. Andrea Pentangelo   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2017

    Quante volte posso godere del credito di imposta...

    Corte di Cassazione, sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016 Nella vita di tutti i giorni può accadere che un soggetto, che abbia acquistato un immobile avvalendosi dei benefici prima casa, sia costretto poi a rivenderlo per ragioni personali o familiari. Come noto, in tali ipotesi non decade dalle agevolazioni se riacquista un altro immobile non di lusso nel termine di un anno dalla vendita del precedente. Ma cosa succede se è costretto nuovamente a vendere il bene e riacquistarne un altro? Può il contribuente godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte? Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con cui si accertava che i contribuenti avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986. In particolare, si contestava loro di aver portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile sempre da destinare a propria abitazione, acquistato in seguito alla vendita del secondo immobile. Le ragioni giuridiche Nel ritenere infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per fare il punto in tema di agevolazioni prima casa nell'ipotesi di plurimi e successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili. D'altronde, nota la Corte, il legislatore non ha posto nessuna limitazione alla possibilità  di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, consentendo all'acquirente di neutralizzare l'imposta assolta nella precedente operazione. Già  in passato la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che "il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità  abitativa correlata". Questo significa, in altre parole, che il contribuente, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso, riacquisto entro un anno ed effettivo trasferimento della residenza), può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte fino a concorrenza dell'intera somma. D'altronde lo spirito della norma è proprio quello di incentivare l'acquisto della prima casa, riconoscendo al beneficiario delle agevolazioni di avvalersi più volte sempre del medesimo credito d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo rivendere l'immobile acquistato e acquistarne un altro per ragioni personali o familiari. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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