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    25 febbraio 2022

    Il vincolo di pertinenzialità tra la cosa...

    Cassazione, sentenza del 21 luglio 2021. Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l’avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria una espressa e formale dichiarazione della nuova e diversa destinazione della cosa. L’accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili se sorretto da congrua e corretta motivazione, presuppone l’esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella effettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo consistente nella volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale da parte di chi abbia la disponibilità giuridica e il potere di disporre di entrambi i beni. Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    25 febbraio 2022

    Usucapione e non clandestinità del possesso

    Cassazione 30 aprile 2021 n. 11465.Ai fini dell’usucapione il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    25 febbraio 2022

    Decorrenza dell’obbligo di pagamento...

    Cassazione del 22 dicembre 2021 n. 41232. L’assegno di mantenimento a favore del coniuge fissato in sede di separazione consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa. Ciò in virtù del principio secondo cui quanto è dovuto senza una data è dovuto immediatamente ed il tempo necessario a far valere un diritto in giudizio non può pregiudicarlo.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata 

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    25 febbraio 2022

    Istituzione ereditaria nella disponibile e tutela...

    Cassazione 8 settembre 2021 n. 24169. L’istituito nella disponibile, qualora riceva beni di valore inferiore, non ha un’azione, assimilabile a quella di riduzione per porre rimedio a tale divario. Egli si trova nella posizione dell’erede istituito in quota astratta, al quale il testatore abbia poi lasciato nella divisione beni di valore inferiore a tale quota. Ebbene a tale divario di valore tra quota e porzione non si pone rimedio con l’azione di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva ma, nel concorso dei presupposti previsti dall’art. 763 c.c., con l’azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    25 febbraio 2022

    Pagamento mediante assegno bancario

    Cassazione 9 aprile 2021 n. 9490. In tema di obbligazioni pecuniarie il pagamento effettuato mediante assegno bancario, il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, può essere rifiutato dal creditore in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 febbraio 2022

    Donazione a causa della promessa di matrimonio

    Cassazione 25 ottobre 2021 n. 29980.I doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in queste eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo. Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicchè ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    03 febbraio 2022

    Scrittura valida come testamento olografo

    Cassazione 24 settembre 2021 n. 25936.Perché un atto costituisca disposizione testamentaria è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva           dell’autore, compiutamente                           e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. Pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento che le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione, e spetta al giudice di merito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata 

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    03 febbraio 2022

    Obbligazioni solidali e confusione

    Cassazione 5 ottobre 2021 n. 26948. Qualora vi siano più soggetti obbligati solidamente tra loro l’effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effetto estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che continueranno a vedersi obbligati all’adempimento dell’obbligazione nei limiti del     residuo       risultante     dalla  decurtazione        del     debito originario della quota di esso estintosi per confusione.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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