La Cassazione con la recentissima ordinanza n. 3021 di martedì scorso ribadisce il suo orientamento: il trasferimento dal settlor al trustee di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano discendenti di quest’ultimo, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi.
Tale assunto si fonda sul fatto che non vi è attribuzione definitiva al trustee, il quale è tenuto soltanto ad amministrare e custodire i beni oggetto del trust in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust.
L’atto in questione, dunque, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.
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