Cassazione, ordinanza 20 agosto 2024, n. 22979, sez. V.
Nel trust “autodichiarato”, ove la figura del settlor e del trustee coincidono, in cui vi è anche la possibilità che il beneficiary finale si identifichi con il settlor stesso, manca il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti, cosicché la sua costituzione e la sua dotazione non determinano, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al settlor o al trustee, potendo, al più, tale incremento eventualmente verificarsi in futuro soltanto in capo al beneficiary (se diverso dal settlor). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'atto istitutivo del trust “autodichiarato” dovesse scontare le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in ragione della mera costituzione del vincolo di destinazione sui beni rimasti in proprietà del settlor/trustee.
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Foto di Steve Buissinne da Pixabay
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