Cassazione n. 2897 del 7/2/20.

Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale e nel trust detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee. Pertanto, l'imposta è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza. Il trasferimento dei beni dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari del trust e, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa per imposte registro, ipotecaria e catastale.

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