Sempre nell’ambito delle misure economiche per l’emergenza covid-19 il Decreto-legge n. 23/2020 all’art. 11 interviene sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. 

Cosa cambia per il cittadino e le imprese.

Sono sospesi i termini di scadenza inerenti gli obblighi di pagamento incorporati in vaglia cambiari, in cambiali ed in ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Questa sospensione, dunque, avvantaggia i debitori obbligati al pagamento in forza di uno di questi titoli di credito o comunque di un titolo esecutivo, salvo quanto si specificherà in seguito.

Periodo di sospensione.

La sospensione opera dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale.

Operatività della sospensione.

Essa opera sia in favore del debitore principale e sia a favore di ogni altro obbligato, anche in via di regresso o di garanzia.

Si tratta, inoltre, della sospensione dei termini ricadenti o decorrenti nel periodo anzi indicato.

Quindi, potrebbero prospettarsi le seguenti situazioni:

a) un termine che già decorreva al 9 marzo 2020: esso riprenderà a decorrere il primo maggio 2020;

b) un termine che avrebbe dovuto iniziare a decorrere il 9 marzo 2020: il termine inizierà il suo decorso dal primo maggio 2020.

Protesti.

Se un protesto è stato levato nel periodo di sospensione in oggetto esso non deve essere pubblicato nel bollettino dei protesti.

Qualora, poi, si stato già pubblicato esso deve essere cancellato d’ufficio.

Assegni.

Con riferimento agli assegni la sospensione in oggetto riguarda il creditore che è esentato dall’obbligo di presentare al pagamento l’assegno nei termini ordinari di legge perché si potrà avvantaggiare del periodo di sospensione.

Ciò comporta una importante conseguenza pratica: se il creditore presenta l’assegno per il pagamento durante il periodo di sospensione deve essere pagato in questo giorno.

Se, poi, l’assegno presentato per il pagamento risulta non pagato opererà a favore del debitore la sospensione dei termini per la levata del protesto e per le conseguenti misure sanzionatorie.

Ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Tale espressione adoperata nell’art. 11 del decreto-legge in questione sembrerebbe riferirsi, letteralmente, ad ogni titolo esecutivo, compresi quelli giudiziali.

In base ad una interpretazione sistematica, tuttavia, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi ad ogni atto cui “la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia” dei titoli di credito e, quindi, ad esempio anche alle “scritture autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute” di cui all’art. 474, secondo comma, n. 3, c.p.c., con esclusione dei titoli esecutivi giudiziali.

Avvocato Andrea Pentangelo

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Autore immagine: Pixabay.com

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