Cassazione sentenza n. 29506/2020. 

Secondo la Cassazione alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente (e quindi non dell'assegnatario) in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.

Con questa decisione la Cassazione muta il suo precedente orientamento espresso nella ordinanza n. 32823/2018 nella quale era stato fissato il principio secondo cui l'attribuzione effettuata dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario dovesse essere tassata come un'attribuzione tra fratelli e sorelle.

Tale precedente orientamento limitava la possibilità di utilizzo del patto di famiglia, considerato che tale soluzione ne determinava una notevole onerosità.

Il nuovo orientamento dalla Cassazione rende sicuramente più agevole e conveniente il ricorso al patto di famiglia, strumento che potrebbe essere utilizzato in collegamento con altri istituti ed operazioni come, ad esempio, la costituzione di società-holding, di trust, di modifiche statutarie.

Ciascuna operazione di passaggio generazionale deve, però, essere attuata su misura considerando la situazione specifica da risolvere.

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