Cassazione, ordinanza del 12 marzo 2020 n. 7042.

In tema di condominio negli edifici, i balconi “aggettanti” (cioè sporgenti verso l’esterno) appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell’appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini.

L’assemblea condominiale, pertanto, non può prendere decisioni nell’ambito dei beni di loro proprietà.

È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti.

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