Ognuno di noi ed in particolare chi lavora nelle professioni legali o ha una impresa si confronta quotidianamente con i termini entro i quali devono essere svolti determinati adempimenti o esercitati diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico.

A seguito della nota emergenza Coronavirus è stato emanato, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Legge n. 18/2020 che all’art. 83 disciplina gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

Tale disposizione prevede la sospensione dei termini giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salvo ipotesi urgenti espressamente indicate nel decreto legge.

Nell’ambito della giustizia civile e con particolare interesse all’attività notarile, la sospensione in questione ha rilievo, a titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi:                                                                                                              

a) i ricorsi al giudice del Registro delle Imprese contro i provvedimenti che rifiutano l’iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.                         

Il ricorso al giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto, in base all’art. 2189 terzo comma c.c., entro otto giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto.                 

Tale termine inizia, quindi, a decorrere dal 16 aprile in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione;

b) i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (ad esempio: atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini);

c) i termini per il deposito dei seguenti atti, indicati a titolo esemplificativo,  dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione:

- atti di fusione e scissione (tenendo presente, però, che in dottrina e giurisprudenza si discute sulla natura giudiziale o stragiudiziale dell’opposizione dei creditori);

- domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione;

- domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto;

- comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea;

Quelle sopra fornite sono elencazioni di massima che tengono conto delle prime interpretazioni espresse e delle indicazioni della Camera di Commercio di Milano.

I soggetti aventi diritto a presentare opposizioni o reclami in Tribunale pure beneficiano di questa sospensione e, dunque, i termini non decorrono dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Avv. Andrea Pentangelo

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