Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 giugno 2016, n. 13334

Cosa cambia per il cittadino.

La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento più recente per cui, ai fini delle agevolazioni prima casa, non è necessario che entrambi i coniugi trasferiscano, nel termine di 18 mesi, la propria residenza presso il nuovo immobile, bastando a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari, che l'immobile sia destinato a residenza della "famiglia", non rilevando in tal senso l'eventuale diversa residenza di uno dei coniugi.

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Il fatto.

La vicenda prende le mosse dall'acquisto di un immobile da parte di due coniugi, in regime di comunione dei beni, che avevano usufruito delle agevolazioni fiscali "prima casa", impegnandosi nell'atto a trasferirvi la residenza entro 18 mesi. Tuttavia entro tale termine solamente la moglie aveva proceduto all'effettivo trasferimento della residenza.

Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota di sua spettanza, pari al 50% del bene immobile acquistato in comunione dei beni con la moglie.

Le ragioni giuridiche.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dar corso al più recente orientamento secondo cui "in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (Sez. 5, Sentenza n. 25889 del 23/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 16355 del 28/06/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/01/2009)".

In altre parole, ai fini del requisito della residenza a fini tributari, ciò che rileva è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, ovvero che in quell'immobile sia fissata la residenza della famiglia e non dei singoli coniugi.

L'art. 144 comma 1 c.c. prevede, infatti, che "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". Ciò implica, quindi, che i coniugi possono avere anche esigenze diverse ai fini della residenza individuale e dunque fissare la "residenza della famiglia" in altro luogo, la quale costituisce, dunque, l'unico parametro di valutazione dei requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa.

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 giugno 2016, n. 13334 - La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento più recente per cui, ai fini delle agevolazioni prima casa, non è necessario che entrambi i coniugi trasferiscano, nel termine di 18 mesi, la propria residenza presso il nuovo immobile, bastando a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari, che l'immobile sia destinato a residenza della "famiglia", non rilevando in tal senso l'eventuale diversa residenza di uno dei coniugi.