Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 21010 del 18 ottobre 2016

Cosa cambia per il cittadino.

La Corte di Cassazione ha offerto una lettura dell'art. 802 c.c. a favore del donante, affermando che, in caso di una pluralità  di atti ingiuriosi protrattisi per un certo lasso di tempo, il termine decadenziale per promuovere l'azione di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine inizia a decorrere dal giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, ovvero nel momento in cui gli atti ingiuriosi hanno raggiunto un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità .

Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/

Il fatto.

La vicenda prende le mosse dalla domanda di revocazione per causa d'ingratitudine di una donazione effettuata dall'attrice nei confronti del figlio di prime nozze del marito defunto. In particolare la parte attrice lamentava numerose incomprensioni e richieste rimaste inevase di lasciare l'immobile oggetto di donazione, in cui coabitavano. La situazione di tensione era arrivata al punto che il donatario aveva posizionato un lucchetto sul cancello di ingresso impedendo in tal modo a parte attrice di rientrare nell'abitazione. Ciò aveva spinto la donante a promuovere azione di revocazione della donazione a suo tempo effettuata. Tuttavia il convenuto aveva eccepito che il termine annuale di decadenza di cui all'articolo 802 c.c. era già  decorso, dal momento che il termine sarebbe iniziato a decorrere dalla completa conoscenza, da parte della donante, della causa di ingratitudine, già  ampiamente nota all'attrice dalle prime richieste di rilascio del possesso dell'immobile.

A seguito dell'accoglimento della domanda di revocazione della donazione da parte del Tribunale di Taranto e il rigetto della domanda di appello da parte della Corte di Appello di Lecce, il donatario ha proposto, infine, ricorso per Cassazione.

Le ragioni giuridiche.

La disciplina prevista dal Codice Civile per la revocazione della donazione per ingratitudine è prevista agli artt. 800 c.c. e ss. In particolare, si afferma che la donazione può essere revocata per ingratitudine e che la relativa domanda di può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 463, ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante od abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 c.c.

Quanto ai termini per agire, l'art. 802 c.c. prevede che la domanda debba essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

La Corte di Cassazione ha sottolineato, però, che nel caso di atti ingiuriosi protrattisi per un certo periodo di tempo, occorre far riferimento al momento in cui essi raggiungono un livello tale da non poter essere più tollerati. In particolare, afferma la Corte, "l'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine - la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, senza, però, essere del tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 c.p. - consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva ("¦). Pertanto, in presenza di una pluralità  di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perchè possa iniziare a decorrere il termine decadenziale ("¦) deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità .

Alla luce di tale principio, quindi la Corte di Cassazione, ha ritenuto che benchè l'ingratitudine del donatario si fosse manifestata in una "progressione di atti ingiuriosi", per computare il termine di decadenza di cui all'art. 802 c.c., occorre guardare al giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, che nel caso di specie si è avuto con l'estromissione della donante dall'appartamento donato.

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 21010 del 18 ottobre 2016 - La Corte di Cassazione ha offerto una lettura dell'art. 802 c.c. a favore del donante, affermando che, in caso di una pluralità  di atti ingiuriosi protrattisi per un certo lasso di tempo, il termine decadenziale per promuovere l'azione di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine inizia a decorrere dal giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, ovvero nel momento in cui gli atti ingiuriosi hanno raggiunto un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità .