La fonte normativa e l’interesse delle novità.

Il c.d. Decreto legge semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76 all’articolo 10 ha previsto modifiche al D.P.R. 2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).

Le disposizioni in sede di conversione in legge potrebbero essere cambiate ma è comunque opportuno iniziare a conoscerle perché riguardano da vicino i cittadini e tutti i professionisti del settore immobiliare.

Le modifiche previste.

Il decreto incide su molteplici e rilevanti aspetti dell’attività edilizia come, ad esempio, a titolo esemplificativo, la definizione di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria, il permesso di costruire in deroga, l’attività edilizia libera, le deroghe in materia di distanza tra fabbricati, la riduzione del contributo concessorio.

Le tre novità di maggior importanza meritano un autonomo cenno.

Il permesso di costruire per silenzio assenso.

Per molti contratti aventi ad oggetto immobili la legge (art. 46 Testo unico dell’edilizia) prevede la nullità dell’atto in assenza della indicazione degli estremi del permesso di costruire per dichiarazione dell’alienante.

Il Decreto semplificazioni prevede che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire, sussistendo determinati requisiti, si forma il silenzio-assenso.

 Lo sportello unico per l’edilizia del comune competente, su richiesta dell’interessato, rilascia una attestazione del decorso di tale termine.

In questo modo si potrà fare riferimento ad una formale attestazione sulla formazione del silenzio-assenso. 

Agibilità per fabbricati risalenti nel tempo.

I fabbricati esistenti di costruzione risalente nel tempo sono privi di certificato di agibilità e il rilascio dello stesso è particolarmente complicato perché bisogna rispettare i requisiti delle normative vigenti in materia sanitaria, di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di risparmio energetico.

Il Decreto semplificazioni consente la presentazione della segnalazione certificata di agibilità anche con riguardo a tale categoria di fabbricati a condizione che siano stati realizzati legittimamente, siano privi dell’agibilità e presentino i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche, di risparmio energetico che saranno definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Nella prassi degli uffici tecnici comunali e della contrattazione immobiliare si sono delineati dei criteri per verificare la regolarità edilizia dell’immobile ma senza alcun parametro legislativo.

Il Decreto semplificazioni individua i criteri in forza dei quali un tecnico abilitato può rendere una attestazione asseverata della legittimità dell’immobile. 

Ratio delle modifiche.

Le modifiche del Decreto in oggetto sono accomunate dalla medesima ratio e cioè quella di semplificare il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione nel settore immobiliare fornendo certezze e tempi rapidi nell’adempimento delle funzioni di controllo pubblico.

Avvocato Andrea Pentangelo

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