Cassazione, sentenza del 19 maggio 2020 n. 9139.

Non è soggetto al requisito della forma scritta il contratto (pactum fiduciae) con il quale si conviene l’intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società e, quindi, si conviene l’obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l’intestazione di detta quota di partecipazione; e ciò anche se si tratta di una società proprietaria di immobili.

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