Art. 9 comma 4 del D. L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, così modificato dalla L. n. 124/2017

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Il fatto

Legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189) ha previsto l’obbligo per tutti i professionisti di fornire ai clienti il preventivo scritto dei costi e degli oneri relativi alle prestazioni richieste e di indicare i dati della propria assicurazione professionale.

Questo il nuovo testo dell’art. 9 comma 4 del D. L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, così modificato dalla L. n. 124/2017: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.


Chi é “professionista”?

La normativa riguarda tutti gli esercenti arte o professione intellettuale per la quale è prevista apposita iscrizione albo, collegio o registro professionale (per esempio: avvocati, ingegneri, odontoiatri, ecc…).

Cosa cambia per il professionista

OBBLIGO

Al professionista viene richiesto di fornire, anticipatamente al momento dell’assunzione degli incarichi ed a prescindere dalla richiesta espressa formulata dal cliente, preventivi scritti raffiguranti un quadro dettagliato non solo della prestazione che sarà fornita ma anche del proprio profilo professionale.

In specifico in essi andranno indicati obbligatoriamente:

  • titoli e specializzazioni del professionista
  • informazioni sul grado di complessità dell’incarico
  • entità del compenso con le principali voci di costo, comprensive di spese e oneri
  • dati dell’assicurazione professionale.

Cosa cambia per il cittadino

DIRITTO

Il cittadino ha diritto di conoscere tramite il preventivo scritto, contenente i dati indicati dalla nuova normativa, qualità professionali, difficoltà dell’incarico che sta per affidare, costi e spese, seppur di massima, nonché i dati della polizza per la responsabilità professionale. Nel momento di affidare l’incarico egli quindi ha diritto di “avere in mano” tale documento.

Le ragioni ed alcuni risvolti

Chiare risultano le finalità della norma:

  • da una parte dare la possibilità al cittadino di aver un quadro chiaro del professionista scelto e nel contempo di conoscere le complessità ed i pesi economici della prestazione richiesta allo stesso;
  • dall’altra, il preventivo che, dovrà essere reso prima dell’inizio della prestazione, deve consentire la comparazione dei costi tra diversi professionisti al fine di consentire il meccanismo della c.d. “messa in gara”, anche detta concorrenza.

Il preventivo, visto l’obbligo normativo, è attività gratuita. Non potrà esser domandato alcun costo per la redazione.

Tale documento, nel momento in cui viene rilasciato al cliente, diviene proposta contrattuale che dovrà essere accettata da quest’ultimo per divenire vero e proprio contratto.

L’ulteriore obbligo di fornire i dati della assicurazione professionale facilita il cittadino nel caso in cui la prestazione, una volta fornita, non risulti eseguita diligentemente.

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                                                                                                                  Avv. Guido Cinalli