Cassazione, sentenza n. 29332/2019.

I contratti di fideiussione firmati da persona affetta da cecità, assistita da un soggetto che aveva utilizzato la sua funzione di testimone-assistente per porre in essere raggiri (truffa aggravata)  nei confronti della persona non vedente, sono affetti da nullità c.d. virtuale. Corretto – secondo gli Ermellini – quanto statuito dalla sentenza impugnata, secondo cui l’area delle norme inderogabili di cui all’art. 1418, comma 1, cod. civ. ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell’atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto”, in quanto in contrasto con norme imperative, ravvisando, quindi, nell’impianto dell’art. 3 della legge n. 18 del 1975 un’ipotesi di “nullità virtuale”. 

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