Cassazione, ordinanza n. 5937/2020.

E’ nullo perché non rivestito della forma dell’atto pubblico, l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale (e omologata dal Tribunale), di risolvere una donazione che il marito aveva effettuato in passato in favore della moglie. La decisione si basa sull’idea che nel nostro ordinamento vige il principio di simmetria delle forme. Il negozio accessorio deve avere, a pena di nullità, la stessa forma del negozio principale. La Cassazione a Sezioni Unite giunse a questa conclusione già con la sentenza n. 8878/1990. Il principio è stato poi ribadito da una pluralità di pronunce successive: 14524/2002, 9341/2004, 8504/2011, 13290/2015, 30446/2018. Per la validità dell’accordo in esame è necessario rivolgersi al proprio notaio di fiducia.

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