Cassazione, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1202, sez. II civile.

In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6 d.l. N. 132 del 2014, conv. Dalla l. N. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. N. 132, con la conseguenza che, per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. E’, dunque, fortemente opportuno rivolgersi per tempo ad un notaio e prospettargli l’accordo in oggetto in modo da procedere celermente alla successiva trascrizione.

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