Cassazione, sentenza n. 1202/2020.

La negoziazione assistita tra coniugi in sede di separazione o divorzio deve essere autenticata dal notaio qualora sia previsto anche il trasferimento di un immobile, ad esempio parte della casa familiare. Non può riconoscersi un analogo potere certificativo in capo agli avvocati che assistono le parti. Dalla disciplina dettata dalla l. N. 132/2014, infatti, emerge che, per poter procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

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