Cassazione 16 maggio 2022 n. 15587.
Ai fini della validità della compravendita si prescinde dalla conformità o difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato.
Il titolo edilizio citato in atto deve essere riferibile al fabbricato e cioè deve riguardare quella determinata porzione di superficie dell’immobile in oggetto.
Problema non affrontato dalla sentenza è quello spinoso della difformità assoluta e totale rispetto al titolo edilizio ad esempio nel caso paradossale in cui il titolo
preveda la costruzione di un solo piano e poi venga realizzato un grattacielo.
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