Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese e Società , sentenza n. 13860 del 19 dicembre 2016

Cosa cambia per il cittadino.

L'assemblea dei soci si presume validamente costituita quando gli avvisi si convocazione siano stati spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure entro il diverso termine eventualmente indicato nell'atto costitutivo.

Tuttavia tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per causa a lui non imputabile. La stessa regola vale nel caso in cui l'avente diritto alla convocazione abbia ricevuto l'avviso tardivamente, ovvero non in tempo utile per poter partecipare all'assemblea.

In tali casi la delibera assembleare, eventualmente assunta, deve considerarsi invalida per compromissione assoluta del diritto del socio a partecipare al dibattito assembleare e votare le proposte di decisione.

Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/

Il fatto.

Tizio ha impugnato una serie di deliberazioni approvate dagli altri soci della società  Alfa s.r.l. senza che egli, socio al 10%, avesse mai avuto notizia della convocazione dell'assemblea straordinaria, durante la quale erano stati decisi, tra l'altro, il trasferimento della sede della società  e la modifica dell'oggetto sociale.

Seppur l'onere di convocazione risultasse correttamente adempiuto (mediante invio di comunicazione via fax nel termine previsto), Tizio non aveva ricevuto la convocazione per cause tecniche non imputabili a sua negligenza, ed in particolare per la disattivazione di differenziale elettrico con conseguente spegnimento sia del server sia del fax del suo ufficio e perdita di tutti i dati.

Le ragioni giuridiche.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese e Società , ha ritenuto invalida la delibera assembleare assunta a seguito della prova che Tizio non aveva ricevuto la convocazione per circostanze tecniche fortuite indipendenti dalla sua volontà .

In tali casi, infatti, anche in continuità  con quanto già  affermato dalle Sezioni Unite[1], non può considerarsi rispettata la regolarità  formale della convocazione assembleare che si fonda sulla presunzione di utile e tempestiva ricezione dell'avviso di convocazione.

La funzione dell'avviso di convocazione consiste, infatti, nel rendere edotti i soci che in un determinato giorno si discuterà  di un certo ordine del giorno, pertanto se l'avviso di convocazione non viene ricevuto, o comunque non in tempo utile, tale finalità  non può considerarsi assolta. Anzi si è in presenza di una violazione del diritto del socio a partecipare all'assemblea, espressamente riconosciuto per legge, in particolare dall'art. 2479 c.c.

La disciplina applicabile risulta essere quella prevista dall'art. 2479 ter c.c., il quale prevede che, per le decisioni assunte in assenza assoluta di informazione (come nel caso di mancata ricezione dell'avviso di convocazione per causa non imputabile al destinatario), la legittimazione attiva all'impugnazione della delibera assembleare spetti a qualunque interessato, nel termine di tre anni dalla trascrizione del libro delle decisioni dei soci.

In conclusione si può pertanto affermare che nel caso in cui l'avviso di convocazione non sia stato ricevuto in tempo utile (o a maggior ragione non sia proprio stato ricevuto) la delibera assunta in assenza del socio è da considerarsi invalida, a nulla rilevando che l'avviso di convocazione sia stato regolarmente spedito. Rimane a carico del soggetto che voglia avvalersi del diritto all'impugnazione della delibera dimostrare che la mancata ricezione non sia imputabile a sua negligenza.

Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

[1] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013.

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese e Società , sentenza n. 13860 del 19 dicembre 2016. L'assemblea dei soci si presume validamente costituita quando gli avvisi si convocazione siano stati spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure entro il diverso termine eventualmente indicato nell'atto costitutivo. Tuttavia tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per causa a lui non imputabile. La stessa regola vale nel caso in cui l'avente diritto alla convocazione abbia ricevuto l'avviso tardivamente, ovvero non in tempo utile per poter partecipare all'assemblea.