Cassazione, sentenza 24 giugno 2020, n. 12476, S.U. civili.

Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicchè quando l’azione sia stata promossa dopo il fallimento dell’acquirente, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione.

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