La clausola contestata (art.7.2 del contratto di locazione) è la seguente: 

"Nel corso dell'intera durata del… contratto: (1) il Conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai Beni Locati ed al presente Contratto tenendo conseguentemente manlevato il Locatore relativamente agli stessi, (2) il Locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte ed oneri relativi al proprio reddito".

Le S.U. della Cassazione, con la sentenza n. 6682/2019, affermano la validità della clausola contenuta nel contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione, con la quale il conduttore si obbliga a farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati manlevando il locatore.

Tale accordo non determina la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull'immobile a carico del proprietario, ma solo una integrazione del canone di locazione.

La clausola, precisa la Corte, non è nulla nè per violazione di norme imperative nè per violazione dell'art. 53 della Costituzione, nel caso in cui però:

- sia prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo;

- non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente.


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