Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5421, sez. Vi – 2 civile.

Nel caso in cui un bene, oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato, sia stato poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos, sussiste sempre l’interesse dell’erede legittimario del disponente, concreto e attuale, a fare accertare la nullità del negozio dispositivo, anche se l’azione non sia accompagnata da un’azione volta a impugnare il testamento o la singola disposizione. Al riguardo è sufficiente considerare che i beni legati, in quanto compresi nei beni relitti, sono conteggiati nella massa di calcolo della legittima e quindi ne condizionano la misura (art. 556 c.c.); se il legatario, come nel caso in esame, sia a sua volta legittimario, si impone un problema di imputazione del legato alla legittima del beneficiario o alla disponibile, con gli inevitabili riflessi sulla ripartizione dei beni ereditari, che entro certi limiti prescindono dall’esercizio dell’azione di riduzione.

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