Le Sezioni Unite pongono fine all’usura sopravvenuta

Cassazione civile, Sez. Un., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675

Cosa cambia per il cittadino

Le Sezioni Unite sbarrano in via definitiva il passaggio nel nostro ordinamento all’istituto dell’usura sopravvenuta. La questione, assai dibattuta in giurisprudenza tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite, atteneva all'applicabilità delle disposizioni contenute nella Legge n. 108/96 ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso. La questione, in realtà, a ben vedere, si poneva non solo per i contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della legge, ma anche per i contratti stipulati successivamente, i quali tuttavia prevedevano al momento della stipula un tasso inferiore alla soglia d’usura, superata poi nel corso del rapporto a causa della caduta dei tassi medi di mercato.

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Il fatto

La società Alfa s.p.a. conveniva in giudizio una nota banca, chiedendo di dichiarare nulla la previsione del tasso d’interesse del 7.75% fisso semestrale, contenuto in un mutuo decennale di ingente valore, perché detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni della Legge n. 108/96 entrata in vigore pendente il mutuo. Alfa s.p.a., forte di ciò, chiedeva quindi il rimborso degli interessi già riscossi o almeno il rimborso di quelli eccedenti il tasso legale e il risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, rifiutatasi di rinegoziare il tasso di interesse successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 108/96.

Le ragioni giuridiche

La prima giurisprudenza sul punto, subito dopo l’entrata in vigore della Legge n. 108/96, si era orientata per l’applicabilità della stessa ai rapporti pendenti, sia pure per la sola parte successiva a tale data.

Ciò aveva indotto il Legislatore di allora a intervenire con una norma di interpretazione autentica (art. 1 comma 1 D.L. n. 394/00) recante il principio per cui: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

L’intervento del Legislatore aveva creato un forte contrasto tra le Sezioni di Cassazione, divise tra chi continuava ad affermare ancora l’applicabilità della Legge n. 108/96 ai rapporti pendenti e chi al contrario la negava alla luce della norma di interpretazione autentica, che guardava esclusivamente al momento della “pattuizione” e non del “pagamento”.

Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di dover aderire al secondo orientamento, che vede il giudice vincolato alla norma di interpretazione autentica, escludendo la possibilità di applicare, alla clausola contrattuale contenente il tasso di interesse divenuto usurario, sia l’istituto della nullità, o dell’inefficacia, sia il meccanismo di sostituzione automatica di clausole in base al principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione dei contratti di cui all’art. 1375 c.c. (secondo il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia di usura).

Per tutte queste ragioni, dunque, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

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Autore immagine: Pixabay.com

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