Nello statuto della società a responsabilità limitata è possibile inserire clausole di gradimento, ovvero clausole che subordinano la cessione delle partecipazioni sociali al consenso di un determinato soggetto che può essere:

  • un organo sociale,
  • un socio,
  • un terzo come ad esempio un istituto di credito[1].

Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes 

A cosa servono le clausole di gradimento?

La ratio delle clausole di gradimento risiede nella volontà dei soci di tutelarsi nel caso di ingresso di soci non graditi nella compagine sociale, garantendosi in tali ipotesi il diritto di recesso. Detto in altri termini, queste clausole di fatto permettono al socio, che non gradisce il nuovo ingresso, di uscire dalla società chiedendo la liquidazione in denaro della propria partecipazione societaria.

Quali sono le tipologie di clausole di gradimento?

Le clausole di gradimento possono essere di due diversi tipi:

  • di mero gradimento quando non sono previsti limiti o condizioni al consenso;
  • di non mero gradimento quando prevedono un gradimento non meramente discrezionale, ma vincolato a determinate caratteristiche che il socio deve possedere oppure predeterminano particolari situazioni oggettive alle quali è subordinato il gradimento (come ad esempio la clausola che nega l’ingresso in società a un soggetto o un’impresa concorrente o in conflitto di interessi).


La Massima n. 151 del Consiglio Notarile di Milano[2]

La Massima n. 151 del Consiglio Notarile di Milano è intervenuta sul tema delle clausole di mero gradimento contenute nello statuto delle s.r.l., precisando che “in presenza di una clausola statutaria che subordini il trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti, è legittimo prevedere espressamente che ai soci spetti il diritto di recesso unicamente quando il gradimento venga richiesto e negato”.

Pertanto se è vero che in presenza di una clausola di mero gradimento il socio può recedere dalla compagine sociale a sua discrezione in base a quanto previsto dall’art. 2469 comma 2 c.c., è anche vero che è possibile inserire nello statuto della s.r.l. una previsione che limiti tale diritto di recesso al solo caso in cui venga negato il gradimento richiesto e manifestata la volontà di cedere la propria partecipazione. In tal modo si avrebbe una lettura dell’art. 2469 comma 2 c.c. più coerente con la sua ratio, che non è quella di consentire al socio di esercitare in ogni momento il diritto di recesso, ma di impedire che il socio rimanga prigioniero della società

Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes


Autore immagine: Pixabay.com

© Riproduzione riservata

[1] Art. 2469 c.c.: “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato”.

[2] Massima n. 151 del 17 maggio 2016 Consiglio Notarile di Milano – Recesso in presenza di una clausola di mero gradimento nelle s.r.l.