Cosa cambia per il cittadino

Le disposizioni dell'art. 6 della Legge Dopo di noi (L. n. 112/16 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare») non necessitano dell'emanazione di apposite disposizioni attuative. E' quanto emerso dall'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Elena Carnevali in Commissione Affari Sociali della Camera. Ciò implica, dunque, che tali disposizioni, portanti una parte assai rilevante della nuova disciplina in relazione alle agevolazioni previste per i negozi di separazione patrimoniale, possono considerarsi oggi già  immediatamente applicabili.

Le ragioni giuridiche

L'interrogazione parlamentare era volta a definire come mai ad oggi non risultasse ancora adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attuativo dell'articolo 6 della Legge Dopo di noi, così come richiesto dal comma 11 dello stesso articolo. L'art. 6 della Legge di Noi, infatti, reca con sè tutta una serie di agevolazioni fiscali (http://associazionesuperpartes.it/2017/02/02/dopo-di-noi-le-agevolazioni-fiscali/), prevedendo tuttavia al comma 11 che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità  di attuazione del presente articolo".

Tale disposizione è stata da subito al centro dell'attenzione degli interpreti dal momento che la disciplina delle agevolazioni fiscali così come prevista dalla nuova legge sembrava già  di per sè applicabile e, dunque, in molti avevano sollevato alcune perplessità  su quello che poteva essere il contenuto del decreto attuativo previsto dalla legge.

Sta di fatto che adesso la questione può dirsi conclusa, dal momento che la risposta all'interrogazione parlamentare di questi giorni sembra non lasciare spazio a diverse interpretazioni. L'onorevole Bobba ha infatti concluso per l'applicabilità  immediata delle disposizioni contenute nell'art. 6 ritenendo, sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, che le suddette previsioni normative "non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative".

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Le disposizioni dell'art. 6 della Legge Dopo di noi (L. n. 112/16 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare») non necessitano dell'emanazione di apposite disposizioni attuative. E' quanto emerso dall'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Elena Carnevali in Commissione Affari Sociali della Camera. Ciò implica, dunque, che tali disposizioni, portanti una parte assai rilevante della nuova disciplina in relazione alle agevolazioni previste per i negozi di separazione patrimoniale, possono considerarsi oggi già  immediatamente applicabili.